Azione di riduzione e restituzione. Efficacia nei confronti del creditore pignorante
Pubblicato il 05 marzo 2018
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Notariato: nuovo studio civilistico
Lo studio n. 534-2017/C del Notariato è incentrato sulla tematica dell’efficacia dell’azione di riduzione e restituzione nei confronti del creditore pignorante e dell’aggiudicatario.
In particolare, i notai si occupano della problematica dell’opponibilità della sentenza di riduzione e restituzione all’acquirente in sede di vendita forzata.
L’obiettivo dichiarato dell’elaborato è quello di comprendere “se e quando il creditore pignorante, i creditori intervenuti e l’aggiudicatario possano prevalere sul legittimario vittorioso in riduzione e quali siano le difese dagli stessi invocabili”.
In primo luogo, viene messa in evidenza la generale equiparazione tra il creditore pignorante, l’aggiudicatario e il terzo avente causa dal convenuto, equiparazione che viene considerata come “il criterio dirimente del conflitto in esame”.
A seguito, poi, di un’approfondita analisi delle disposizioni sugli effetti sostanziali del pignoramento nonché della disciplina sulla trascrizione delle domande giudiziali e della previsione in tema di successione nel diritto controverso, i notai deducono che la posizione del creditore pignorante e dell’acquirente coattivo possono ritenersi “prevalenti” rispetto a quella dell’attore in riduzione nel caso in cui il pignoramento “sia trascritto prima della domanda di riduzione a sua volta trascritta dopo i dieci anni dall’apertura della successione”.
Se, per contro, la domanda di riduzione viene trascritta entro il decennio, sebbene in data successiva al pignoramento, è possibile che la relativa sentenza di accoglimento pregiudichi le posizioni del creditore pignorante e dell’acquirente coattivo.
Distinguo sotteso all’impostazione prevalente
Da qui la distinzione, ritenuta fondamentale, secondo cui:
- se il pignoramento è trascritto prima della domanda, il creditore pignorante e l’acquirente coattivo possono prevalere sul terzo legittimario ove si verifichino i presupposti ex articolo 2652, n. 8, del Codice civile e possono avvalersi delle difese loro riservate rispettivamente dall’articolo 561 e dall’articolo 563 del Codice civile;
- se la domanda è trascritta prima del pignoramento, si produce l’efficacia diretta del giudicato ed è esclusa la possibilità di invocare le tutele appena ricordate.
Questo distinguo – si ricava dal testo - è utile per chiarire se sussiste un onere del legittimario di esperire l’azione di riduzione nelle forme dell’opposizione ex articolo 619 del Codice di procedura civile.
Lo studio è stato approvato dal Gruppo di lavoro “Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate” il 4 dicembre 2017 ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Notariato lo scorso 23 febbraio 2018.
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