Azione di responsabilità dei creditori: prescrizione dalla perdita in bilancio
Pubblicato il 06 settembre 2018
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La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex articolo 2394 del Codice civile nei confronti degli amministratori e, in particolare, sul momento in cui il termine prescrizionale dell’azione medesima inizia a decorrere, atteso il generale disposto dell’articolo 2935 Codice civile.
Questa ultima disposizione, in particolare al comma 2, sancisce che l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Insufficienza patrimoniale, l’attivo non è idoneo a soddisfare i debiti
Nel testo della sentenza n. 21662 del 5 agosto 2018, la Prima sezione civile ha, in primo luogo, ricordato che l’insufficienza patrimoniale, rappresentando un fatto contabile, si verifica quando il patrimonio della società presenta delle passività sulle attività, situazione, ossia, in cui l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al relativo soddisfacimento.
E' stato ribadito, in detto contesto, anche il consolidato principio secondo cui la prescrizione di questa azione decorre dal momento in cui l’attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli; si tratta, dunque, di una valutazione astratta di conoscibilità, in cui assume rilievo il dato oggettivo di conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti nella condizione di poter esercitare il proprio diritto.
Vicenda esaminata: decorrenza prescrizione?
Nel caso specificamente sottoposto all’attenzione della Suprema corte, era stato avanzato ricorso contro la statuizione di merito che, nella specie, aveva considerato il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di cui all’articolo 2394 c.c., esercitata dal fallimento di una società, decorrente dal dato oggettivo costituito dalla pubblicazione del bilancio di esercizio dal quale era emersa, per la prima volta, un’ingente perdita.
Era stato escluso, per contro, che la prescrizione potesse farsi decorrere dai precedenti bilanci che risultavano in pareggio o addirittura in attivo, sebbene in forza di artifici contabili posti in essere dagli amministratori, per come successivamente riscontrato.
Contro questa decisione, i ricorrenti avevano eccepito, tra gli altri motivi, che l’insufficienza patrimoniale della società era rinvenibile anche in questi precedenti bilanci, posto che i sindaci, nelle relative relazioni, avevano evidenziato uno squilibrio patrimoniale, una sottocapitalizzazione, un indebitamento e un’inadeguatezza dei fondi di ammortamento.
Bilancio in attivo è dato affidabile, falsità dei risultati al vaglio del giudice di merito
Respingendo questo rilievo, gli Ermellini hanno formulato lo specifico principio di diritto secondo cui si deve ritenere che un bilancio in attivo o in pareggio sia idoneo a offrire un’informazione rassicurante e affidabile per i creditori sociali, tale, ossia, da non rendere percepibile che l’attivo stesso sia inidoneo a soddisfarli.
Il bilancio, infatti, costituisce, in considerazione della sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società e questo non solo nei confronti dei soci, ma anche de creditori e dei terzi in genere.
Quando poi – precisa la Corte - detto bilancio è accompagnato, come nella specie, da una relazione dei sindaci in cui si evidenzi l’inadeguatezza della valutazione di alcune voci e l’assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci senza obiezioni, l’idoneità o meno di questa relazione sindacale ad integrare di per sé l’elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale, rimane oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Decorrenza: dalla emersione della perdita in bilancio
In definitiva, i giudici di Piazza Cavour hanno confermato la statuizione con cui la Corte territoriale aveva ancorato il dies a quo della prescrizione alla data di emersione della perdita nell’ultimo bilancio.
Inoltre, concludendo che non era stata dimostrata una conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale in epoca antecedente al deposito di questo bilancio, i giudici di merito avevano complessivamente ed esaustivamente motivato il proprio apprezzamento delle circostanze di fatto circa la mancata dimostrazione di quanto ex adverso sostenuto, ed ossia di una conoscibilità anteriore della situazione di effettiva perdita.
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