Aziende in crisi, torna la CIGS per cessazione attività

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Aziende in crisi, torna la CIGS per cessazione attività

Con il comunicato del 17 settembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato notizia dell’approvazione, in Consiglio dei Ministri, del c.d. “Decreto Urgenze”, il quale si propone di intervenire sulle questioni più impellenti del Paese.

Tra le misure previste dal Decreto in commento, troviamo anche il ritorno della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in caso di cessazione dell’attività, istituto eliminato con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) ma la cui valenza è già stata prorogata, come si vedrà, in questi anni, per tenere conto di situazioni emergenziali del Paese.

Analizziamo, allora, le novità che ci aspetteranno dall’entrata in vigore del c.d. “Decreto Urgenze”, per poi rivedere l’istituto della CIGS, attualmente fruibile al verificarsi di determinate condizioni.

Il ritorno della CIGS in caso di cessazione di attività

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), per i casi di cessazione di attività, soppressa dal c.d. “Jobs Act”, ma prorogata per il triennio 2016/2018 con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016, n. 95075 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2016), tornerà operativa fino al 2020.

In dettaglio, il prolungamento dell’operatività dell’istituto sarà regolamentato nel c.d. “Decreto Urgenze”, relativamente al biennio 2019/2020, facendo riferimento ai criteri del decreto interministeriale sopra citato.

Segnatamente, il decreto (ancora in bozza) stabilisce che a decorrere dalla data d’entrata in vigore dello stesso, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato, fino a un limite massimo di 12 mesi per anno, il trattamento straordinario d’integrazione salariale.

La richiesta sarà possibile al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • nel caso in cui l’impresa abbia cessato oppure stia per cessare l’attività produttiva;

  • laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo e sussistano concrete prospettive di rapida cessione.

 

NB! La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le imprese di cui sopra, avrà durata 12 mesi, garantendo così un sussidio nei riguardi dei dipendenti che dalla crisi aziendale sono coinvolti e che avranno tempo, durante questo periodo, di cercare un nuovo impiego attraverso specifici percorsi di politica attiva attivati dalla Regione interessata.

 

I criteri di autorizzazione della CIGS

Al fine di ottenere l’intervento della CIGS, stando ai criteri elencati del decreto interministeriale n. 95075/2016, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

a) per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e l’impossibilità di portare a termine un eventuale piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa decida di cessare l’attività produttiva e, contestualmente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione azienda;

b) sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione nel cui territorio sia localizzata l’impresa interessata;

c) sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;

d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale dal cessionario.

Come accedere alla CIGS

Due sono le fasi previste per poter attivare la CIGS. In primo luogo, come anticipato, è necessaria la sottoscrizione dell’accordo governativo.

In tale sede, il MISE potrà o meno confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione, indicando le eventuali proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando inoltre le azioni da intraprendere, ivi comprese quelle programmate per la salvaguardia dei livelli di occupazione e il riassorbimento del personale sospeso.

A seguito dell’accordo, sarà possibile la presentazione dell’istanza al Ministero del Lavoro, tramite l’apposita procedura informatica “Cigs online”.

 

LA PREVISIONE DEL DECRETO URGENZE

Concessione di nuovi trattamenti di cassa integrazione straordinaria, per i casi di cessazione attività, fino a un massimo di 12 mesi per anno

CIGS ulteriormente operativa per il biennio 2019 e 2020

Le risorse saranno messe a disposizione dal Fondo per l’Occupazione

 

L’istituto della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria in generale

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una prestazione erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A.

Per fruire di tale sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni, come stabilito dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.

I lavoratori a cui spetta la CIGS

In generale, la CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti di aziende che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti) nel semestre precedente la presentazione della domanda.

In dettaglio, le aziende devono appartenere alle seguenti tipologie:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

  • imprese di vigilanza.

Ancora, la CIGS può essere chiesta nell’ambito delle seguenti imprese che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Da ultimo, la domanda di CIGS può essere presentata dalle seguenti categorie, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati:

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato del 17 settembre 2018

 

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