Avvocati. Diffida e sospensione se non si comunica la PEC al COA

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Avvocati. Diffida e sospensione se non si comunica la PEC al COA

Tra le modifiche introdotte con il Decreto Semplificazioni (n. 76/2020) è stato disposto un rafforzamento dell’obbligo per i professionisti iscritti negli albi, avvocati compresi, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi Ordini.

E’ sancito, in particolare, che se il professionista non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza verrà obbligatoriamente diffidato ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali il COA applicherà la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

La novità è stata segnalata dall’Ordine degli avvocati di Milano ai propri iscritti, con nota del 22 settembre 2020, nella quale si invitano i legali che ancora non abbiano provveduto all’incombente ad adempiervi immediatamente, al fine di evitare di essere sottoposti a diffida.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’8 settembre 2020 - Domicilio digitale obbligatorio per imprese e professionisti – Moscioni

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