Avvocati: da gennaio la privacy ridisegna le indagini difensive

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Dal 1° gennaio 2009, avvocati ed investigatori privati dovranno tener conto delle regole contenute nel nuovo codice deontologico della privacy come predisposto dal Garante insieme ai rappresentati di categoria. Di seguito alcune delle novità che prevedono oneri alleggeriti per i professionisti:

- l'informativa all'interessato non è dovuta quando il legale raccoglie informazione presso terzi;

- il consenso al trattamento dei dati non sensibili non è richiesto se per questi non è prevista la diffusione;

- il trattamento dei dati sensibili può avvenire anche senza consenso se il diritto oggetto dell'azione sia di pari rango a quello della privacy;

- è consentito il trasferimento dei dati personali anche all'estero senza particolari adempimenti;

- l'accesso dell'interessato ai propri dati è differito sino a quando esso non contrasti con l'esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, gli avvocati sono tenuti a realizzare un elementare ma efficace modello organizzativo all'interno della propria struttura che consenta di individuare:
 
- un'unica politica di privacy che definisca le principali regole sull'utilizzo delle informazioni;

- l'attribuzione di un ruolo privacy a ciascun soggetto che abbia partecipato alle attività legali;

- un'adeguata custodia dei dati anche nel periodo successivo alla fine del procedimento.
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