Avviso prima di 60 giorni solo per ragioni d’urgenza
Pubblicato il 02 novembre 2021
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Pronuncia della Corte di cassazione sulle ragioni d’urgenza che consentono all’Amministrazione finanziaria di non osservare il termine dilatorio di 60 giorni dalla redazione del PVC.
La Cassazione sugli atti emessi prima della scadenza del termine dilatorio
Accolto, dalla Cassazione, il ricorso promosso da una società contribuente, oppostasi a un avviso di accertamento che le era stato notificato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione.
I giudici di merito avevano ritenuto che, nella specie, esistessero motivate ragioni d'urgenza: a loro parere, l’imminente scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento di violazioni relative alla medesima imposta per annate precedenti giustificava, di per sé, l'abbreviazione del termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del medesimo processo verbale.
La contribuente si era rivolta alla Suprema corte, lamentando, per contro, l'insussistenza di ragioni di particolare e motivata urgenza per l'anticipazione.
Avviso di accertamento: le ragioni d’urgenza che legittimano l’anticipazione
Con ordinanza n. 30784 del 29 ottobre 2021, la Suprema corte ha accolto le doglianze della società ricorrente: il giudice d’appello non si era conformato ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Il Collegio ha quindi richiamato quanto già sottolineato in sede di legittimità quel che riguarda le possibili ragioni d’urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono di non attendere 60 giorni dal termine del controllo prima di emettere l’atto impositivo a carico del contribuente.
In primo luogo, è stato evidenziato che le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità.
Esse, ciò posto, non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa.
In particolare, tra le circostanze non necessariamente ascrivibili all'inerzia dell'Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza ha considerato rilevanti anche:
- la scoperta o conoscenza di nuovi fatti emersi nel corso di indagini fiscali;
- l'emersione di nuovi fatti nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi;
- il grave stato di insolvenza del contribuente o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente.
A seguire, è stato anche precisato come le predette ragioni devono essere specificamente riferite al contribuente e al rapporto tributario controverso, per cui, la scoperta o conoscenza di nuovi fatti può assumere rilevanza sempre e soltanto in relazione alla pretesa impositiva per l'anno di riferimento.
Nella vicenda esaminata, la Commissione tributaria non aveva fatto buon governo di tutti tali assunti, atteso che aveva giustificato l'abbreviazione del termine dilatorio alla luce dell’imminente scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento di violazioni relative alla medesima imposta per anni precedenti.
Per contro, l'abbreviazione del termine dilatorio sarebbe stata ammessa soltanto in presenza di fatti rilevanti e incidenti sulla pretesa impositiva a cui il medesimo atto si riferiva.
In definitiva, la deduzione circa la potenziale decadenza del potere di accertamento con riguardo a violazioni relative alla medesima imposta per annate precedenti esula dalle ragioni d’urgenza tutelabili ai fini dell'abbreviazione del termine dilatorio di 60 giorni dalla redazione del PVC.
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