Avvisi validi anche senza contestazione

Pubblicato il



La Cassazione, con sentenza n. 13487 depositata l’11 giugno 2009, ha spiegato che è legittimo l’avviso di accertamento che fa riferimento a documentazione probatoria acquisita presso terzi mai contestata al contribuente o prodotta in giudizio dall’ufficio. In tal caso, però, la documentazione deve essere disponibile presso la Guardia di Finanza che ha redatto all’epoca il Pvc.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito