Autoriciclaggio. Evasione sotto soglia? Niente reato presupposto

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Autoriciclaggio. Evasione sotto soglia? Niente reato presupposto

Pronuncia della Corte di cassazione sulla sussistenza di reati tributari quali delitti presupposto dell'autoriciclaggio.

E’ stata annullata, con rinvio, l’ordinanza di convalida della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti di due persone, indagate per il reato di concorso in autoriciclaggio.

I ricorrenti, quali amministratori di fatto di una Srl, erano stati accusati di aver veicolato, dopo avere commesso reati di natura fiscale, diverse somme dalla società amministrata ad altra Srl, mediante un contratto preliminare di compravendita simulato, e quindi trasferito il denaro nelle casse di altra società e, infine, in favore di una Spa, riconducibile all’autore di numerose condotte illecite, emerse attraverso attività di intercettazione, acquisizione di documenti, assunzione di prove dichiarative.

I due indagati si erano rivolti alla Suprema corte, lamentando un’erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza di reati tributari quali delitti presupposto del contestato autoriciclaggio.

Tra gli altri rilievi, avevano censurato la considerazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui era irrilevante il fatto che le somme fossero state accumulate mediante evasione fiscale penalmente irrilevante perché sotto soglia.

Con sentenza n. 11986 del 29 marzo 2021, la Seconda sezione penale della Cassazione ha giudicato fondata la loro impugnazione.

Cassazione: soglia di punibilità, elemento costitutivo del reato 

Gli Ermellini, sul punto, hanno ricordato che la soglia di punibilità prevista in varie fattispecie incriminatrici di cui al D. Lgs. n. 74/2000rientra tra gli elementi costitutivi del reato".

Essa - hanno sottolineato - si traduce "nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la convinzione del legislatore circa l'assenza nella condotta incriminata di una "sensibilità" penalistica del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività”.

Il mancato raggiungimento della soglia di punibilità, ciò posto, comporta l'assoluzione dell'imputato con la formula “il fatto non sussiste”.

E in tale contesto, l'insussistenza del fatto penalmente rilevante per mancato raggiungimento della soglia di punibilità non consente neppure di parlare di reato presupposto.

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