Autoliquidazione INAIL per il 2019, versamento differito al 16 maggio
Pubblicato il 14 gennaio 2019
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Nuove scadenze da cerchiare con la matita rossa sul calendario. Infatti, per effetto delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1125 della L. n. 145/2018), differiscono la maggior parte delle scadenze legate all’adempimento dell’autoliquidazione INAIL per il 2019. Dunque, passano al 16 maggio 2019 sia il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al 28 febbraio), sia quello per il versamento in un’unica soluzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione.
Le novità sono state illustrate dettagliatamente dall’INAIL, con la prima Circolare dell’anno pubblicata l’11 gennaio scorso. Il differimento dei termini è dovuto principalmente al taglio generalizzato dei premi previsti dalla norma (circa il 30%), che non ha consentito all’INAIL di inviare ai datori di lavoro o ai loro intermediari le basi di calcolo, entro il 31 dicembre 2018, per determinare il premio da versare. Infatti, l’INAIL ha tempo fino al prossimo 31 marzo per fornire ai datori di lavoro i dati utili al conteggio dei premi assicurativi.
Autoliquidazione INAIL per il 2019. Quali le nuove scadenze?
Al fine di consentire all’INAIL di elaborare le nuove basi di calcolo da inviare ai datori di lavoro, alla luce della revisione delle tariffe di cui al comma 1121 della Legge di Bilancio 2019, le scadenze per l’autoliquidazione 2018/2019 risultano così modificate:
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche, è differito al 31 marzo 2019. Come anticipato in premessa, le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno, altresì, disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e, per il settore navigazione, “Visualizzazione elementi di calcolo”;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.
Da notare che il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Pertanto, il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.
Autoliquidazione INAIL per il 2019. Si può pagare il premio a rate.
Le nuove scadenze mantengono la possibilità per il datore di lavoro di pagare in quattro rate il premio di autoliquidazione. In tal caso, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019; pertanto si avrà:
- 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
- 3° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Autoliquidazione INAIL per il 2019. Quali scadenze rimangono invariate?
Il differimento dei termini disposto dalla Legge di Bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (Tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
Restano, quindi, confermati al 16 febbraio 2019 (termine che slitta al 18 febbraio 2019, in quanto cade di sabato):
- i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che, per l’anno in corso, è pari al 15,24%;
- il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.
Autoliquidazione INAIL per il 2019, addio alla riduzione nel settore edile
Al fine di compensare la riduzione delle tariffe INAIL è stata abolita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la riduzione dei premi assicurativi per il settore edile. In ogni caso, la riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2018.
- eDotto.com – Edicola del 5 gennaio 2019 - Autoliquidazione INAIL 2018-2019, le nuove scadenze – Bonaddio
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