Autoliquidazione Inail 2018/2019: novità e istruzioni operative

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Autoliquidazione Inail 2018/2019: novità e istruzioni operative

Il primo aprile sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 - firmati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - contenenti le nuove tariffe dei premi INAIL, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018).

Successivamente, sono giunte anche le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018-2019 dall’INAIL, con la nota protocollo del 3 aprile 2019, n. 5453, ove, tra i vari punti approfonditi, viene specificato che per quest’anno il calcolo dei premi segue un doppio binario: la rata a saldo 2018 va conteggiata in base alle vecchie tariffe; quella anticipata per il 2019 risulta, invece, da computare con le nuove tariffe, che saranno di seguito illustrate.

I decreti interministeriali: contenuti

Come anticipato, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 1° aprile i tre decreti interministeriali, registrati dalla Corte dei Conti il 26 marzo scorso, contenenti le tariffe riviste per i premi INAIL: la rielaborazione delle tariffe ha riguardato l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

I documenti in questione contemplano i seguenti contenuti:

  • nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività;
  • nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
  • nuove tariffe dei premi della gestione Navigazione.

Autoliquidazione 2018-2019, le scadenze e le procedure

Come in precedenza evidenziato dall’ , per consentire l’aggiornamento delle tariffe ai sensi della legge di Bilancio 2019, sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione.

In dettaglio, risulta in primo luogo essere prorogata la scadenza del 16 febbraio; pertanto, entro il 16 maggio 2019 ogni datore di lavoro dovrà:

  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi online “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
  • pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è “902019”. Per le PAN (Posizione Assicurativa Navigazione), il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio” indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
  • inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente.

 

NB! Si segnala che la scadenza del 16 maggio 2019 vale anche per i datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.

Si specifica, inoltre, che, per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018/2019, le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07%

 

Autoliquidazione 2018-2019, il regime di calcolo del premio

Passando ad analizzare come viene modificato il calcolo del premio a seguito della riforma delle tariffe INAIL, la nota in commento chiarisce, sulla base dei settori interessati, le varie novità, tra stop e conferme delle riduzioni in precedenza in vigore.

In primo luogo, vi è da segnalare lo stop della riduzione per il settore edile: per l’anno 2018, infatti, la riduzione – pari all’11,50% - si applica esclusivamente alla regolazione 2018 e le imprese sono tenute a presentare la consueta autodichiarazione all'INAIL entro il prossimo 16 maggio.

Ulteriormente, dal 1° gennaio 2019 è abolita la riduzione c.d. “cuneo”, che resta applicabile unicamente alla rata di regolazione 2018 dei premi ordinari per le polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e di quelli speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%.

Invece, rimane operativa - sia per la regolazione 2018 che per la rata 2019, nella misura del 45,07% - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Da ultimo, alle cooperative agricole e ai consorzi, operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano le riduzioni del:

  • 75% per le cooperative operanti in zone montane;
  • 68% per le cooperative operanti in zone svantaggiate, sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici “005” e “025”.

 

NB! Analizzando la circolare, si può notare che l’INAIL, relativamente alla maggiorazione dei premi, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018, non per la rata 2019;
  • l’addizionale fondo vittime dell’amianto non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” è sempre valorizzato con “NO”.

 

Il meccanismo di autoliquidazione

Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione, che consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, il premio silicosi ed asbestosi nonché il premio speciale artigiani.

In dettaglio, il premio di autoliquidazione può essere pagato in una unica soluzione o in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di P.A.T (Posizione Assicurativa Territoriale) il pagamento del premio in autoliquidazione, l’INAIL, entro la fine dell’anno, invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo e rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi.

Ancora, al fine di agevolare le aziende, ogni anno l’INAIL pubblica la guida all’autoliquidazione, dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi, indicando altresì i criteri di arrotondamento e le modalità di compilazione del modello F24.

 

NB! Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

In particolare, tale meccanismo di compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Ad ogni modo, il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24.



 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

INAIL - Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019

INAIL - Nota protocollo n. 5453 del 3 aprile 2019

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