Autoliquidazione del premio Inail, applicabili gli sconti
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 18 gennaio 2011
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Il 16 febbraio 2011 scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni relativa all’autoliquidazione dei premi assicurativi Inail riguardanti l’anno 2010/2011.
L’Istituto, con la nota protocollo n. 246/2011 - recependo la proroga dell'incentivo operata dalla legge n. 220/201,0 che ha reso strutturale l'agevolazione, disponendone l'applicazione dal 1° gennaio 2010 per le cooperative e i consorzi agricoli – fornisce le istruzioni relative alle agevolazioni applicabili in tale occasione.
Si ricorda che l’agevolazione consiste in uno sconto del 75% oppure del 68%, per le cooperative e i consorzi agricoli, a seconda del territorio dove essi operano, con riferimento alla rata sia di regolazione dell’anno 2010 che di anticipo per l’anno 2011.
Con riguardo alla prossima autoliquidazione 2010/2011, dato che le basi di calcolo già notificate alle aziende riportano due diversi periodi classificativi, relativi alla regolazione 2010, e due diverse percentuali di riduzione secondo la vecchia normativa, l'Inail stabilisce che andrà compilata la dichiarazione delle retribuzioni suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi 1/1/2010-31/7/2010 e 1/8/2010-31/12/2010.
Per la richiesta degli sconti e la riduzione del premio Inail, i datori di lavoro dovranno compilare l’apposita sezione 1031, indicando le retribuzioni oggetto dell’agevolazione.
- ItaliaOggi, p. 27 - Agricoli, autoliquidazione con lo sconto – De Lellis
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