Auto, professionisti senza forfait

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Benché la circolare 28/E di ieri l’altro consenta, ai contribuenti che presenteranno entro il 20 settembre l’istanza telematica di rimborso Iva delle auto per uso aziendale, di non esporre analiticamente i calcoli effettuati per quantificare le imposte sui redditi, evidenziando solo il risultato che va a decurtare il rimborso, essa nel contempo complica i conteggi per il versamento delle imposte non oltre il 18 giugno prossimo, a totale svantaggio dei professionisti, tenuti a decidere entro il saldo di Unico 2007 se avanzare istanza di rimborso dell’Iva auto e determinare le ricadute su Irpef ed Irap.

Nel calcolo del reddito professionale 2006, su cui vanno determinate le due imposte nel limite temporale anzidetto, le spese sostenute per le autovetture sono deducibili al 25 per cento dell’importo contabilizzato che, sino al 13 settembre 2006, comprende l’Iva indetraibile (85 per cento per acquisti e leasing e 100 per cento per carburanti e manutenzioni). La circolare 28 impone quindi di anticipare entro al data dei versamenti di Unico la decisione sull’eventuale rimborso Iva, riducendo il costo annotato nella contabilità dell’importo Iva che si richiederà con istanza di rimborso presentata dal professionista entro il 20 settembre 2007, comprendendo le spese effettuate nel 2006. La circolare ha previsto che per l’anno scorso le maggiori imposte sul reddito relative all’Iva chiesta a rimborso non siano da calcolare in istanza, ma se ne debba tener conto direttamente nell’Unico, nel cui quadro RE andranno evidenziati i costi delle auto (deducibili al 25%) al netto dell’Iva evidenziata in istanza. Qualora questa non fosse presentata o l’importo 2006 fosse diverso da quello ipotizzato a giugno in occasione del computo per il saldo, il versamento effettuato potrebbe addirittura risultare eccessivo.

Ultima annotazione: il ricalcolo di Unico comporta anche l’impossibilità di avvalersi della tassazione a forfait introdotta proprio dalla circolare 28 (di cui si è fatto cenno ad inizio nota, ndr), mediante l’esclusione dei controlli delle istanze che evidenziano riduzioni almeno pari al 10%. Peraltro, per i costi sostenuti nel 2006 dai professionisti vi è una sostanziale indifferenza tra tassazione forfettaria ed analitica nel modello - ove Irpef ed Irap si sconteranno - mediamente pari al 40/45% sul 25% del credito, con un onere finale del 10% del totale.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Il forfait non vince in convenienza - Rosati

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