Auto aziendali. Acconti d'imposta con deduzioni ridotte
Pubblicato il 09 maggio 2013
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E' formata da oltre 70 pagine la circolare dell'Agenzia delle Entrate a commento delle nuove disposizioni fiscali contenute nella Legge di stabilità 2013 e nel D.L. n. 179/2012. Tra le innumerevoli indicazioni fornite, il capitolo II della circolare n. 12/E/2013, è dedicato alle novità, per l'anno 2013, in materia di reddito di impresa.
AUTO
AZIENDALI
Nell'anno
2012, ai fini della determinazione della quota di deduzione da
effettuare sulle
auto aziendali, sia come beni strumentali all'impresa che come
assegnate ai
dipendenti ad uso promiscuo, sono intervenuti due provvedimenti
normativi a
modificare la previgente situazione.
Con
l'emanazione della legge n. 92/2012 – Legge Fornero - sono state riviste le percentuali di deducibilità dei
costi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui
all'art. 164 Tuir, per imprese e
professionisti:
la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali è scesa da 40 a 27,5%; |
la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è passata dal 90 al 70%. |
Successivamente,
la legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha
nuovamente ritoccato, lasciando invariata la percentuale del
70% per i
veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, il
limite del 27,5% riducendolo al 20%.
Non ha
subito cambiamenti il limite pari all'80% per le spese relative a
veicoli
utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Parimenti,
sono rimasti immutati i valori oltre i quali la deducibilità non è
consentita.
Relativamente al costo di acquisizione
del bene, non si tiene conto della parte che eccede:
- 18.075,99
euro per le autovetture e gli autocaravan;
- 25.822,84
euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
-
4.131,66
euro per i motocicli;
- 2.065,83
euro per i ciclomotori.
La circolaren. 12/2013, del 3 maggio 2013, ricorda che:
per i
professionisti individuali, la
deducibilità è concessa per un solo veicolo;
per società
semplici ed associazioni di cui
all'art. 5 del Tuir, la deducibilità è
riconosciuta per un
veicolo di ogni socio od associato.
La legge di
stabilità fissa
l'entrata in vigore delle modifiche dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013.
Importante è la
parte dedicata agli acconti 2013,
da eseguire a giugno o
luglio, dove si chiarisce che la determinazione con il metodo storico
deve
tenere in considerazione, per l'anno di imposta 2012, le
nuove percentuali di deducibilità, ossia:
-> 20% qualora l'auto aziendale non sia
utilizzata esclusivamente come
bene strumentale all'attività d'impresa;
-> 20% per l'auto aziendale utilizzata
nell'esercizio della
professionale individuale.
CUNEO
FISCALE IRAP
La legge di
stabilità 2013, al comma
484, prevede l'innalzamento di alcune deduzioni in sede di
determinazione della
base imponibile Irap.
Si tratta della
maggiorazione delle
deduzioni Irap:
- per
lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato (da 4.600 a 7.500 euro);
- per
lavoratrici donne e lavoratori
di età inferiore a 35 anni (da 10.600 a 13.500 euro);
- per
lavoratori a tempo
indeterminato assunti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (da 9.200 a 15.000 euro);
- per donne
lavoratrici e lavoratori
di età inferiore a 35 anni assunti nelle medesime regioni (da 15.200 a
21.000
euro).
Innalzate anche
le soglie di
deducibilità legate alla base imponibile.
Tali
modifiche, però, si applicano dal periodo di imposta 2014
(per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
SOCIETA'
AGRICOLE
Per effetto del
comma 513 delle
legge di stabilità 2013, rilevanti novità coinvolgono le società
agricole.
Infatti, dal 1° gennaio 2013, sono abrogati:
la possibilità, per le società agricole, di persone, srl e cooperative di scegliere la tassazione dei redditi su base catastale |
la possibilità, per gli imprenditori agricoli, di determinare forfetariamente il reddito con il coefficiente del 25%. |
Di
conseguenza, alle società agricole, diverse dalla società semplice, è
vietato
esercitare l'opzione per la tassazione in base al reddito agrario negli
anni
2013 e 2014.
Le
disposizioni perdono efficacia, spiega la circolare agenziale, dal
periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ossia dal
2015 per
i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.
Pertanto i
soggetti interessati possono avvalersi dei regimi abrogati se nel 2012
hanno
esercitato le opzioni.
AFFRANCAMENTO
L'intervento
operato dalla legge di stabilità 2013 sulla disciplina della
deducibilità degli
ammortamenti relativi ai valori di avviamento, marchi d'impresa ed
altre
attività immateriali, iscritti in bilancio e rientranti nelle
partecipazioni di
controllo dopo operazioni straordinarie, riguarda la decorrenza degli
effetti
delle disposizioni legislative esistenti in materia di affrancamento.
Il comma
502 differisce gli effetti, per le operazioni straordinarie effettuate
entro il
2010, al periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2017, quindi dal 2018 (in origine
era “dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012”).
Per le
operazioni straordinarie effettuate entro il 2011 (derivante
dall'ampliamento
dei termini eseguito dal D.L. n. 201/2011) si passa al periodo di
imposta
successivo a quello in corso al 2019, ossia dal
2020 invece che dal 2015.
Inoltre,
sempre a seguito delle disposizioni della legge di stabilità, la
prevista
facoltà di effettuare il versamento
dell'imposta sostituiva del 16%, a titolo di affrancamento,
in 3 rate,
viene eliminato stabilendo l'esecuzione del pagamento in
unica soluzione, entro il saldo delle imposte sui redditi
dovute
per il periodo di imposta 2012 (di norma 16 giugno 2013).
Da tale
modifica derivano conseguenze anche per gli obblighi
dichiarativi a cui sono soggetti i contribuenti. Infatti, il
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21 novembre 2011, all'art. 4,
comma 6,
richiede che colui che esegue l’opzione per il regime dell’imposta
sostitutiva
in parola, deve indicare gli importi assoggettati a tale imposta
rispetto ai
valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività
immateriali
suscettibili di affrancamento.
L'allungamento
dei termini, chiarisce la circolare n. 12/2013, comporta che debba
essere compilato l'apposito prospetto del
modello
Unico 2013, indicando gli importi versati a titolo di imposta
sostitutiva.
Tale
obbligo, però, viene meno qualora il contribuente abbia già compilato
il quadro
in Unico 2012, purchè i dati qui riportati siano coerenti con il
versamento
successivamente eseguito.
La mancata
od errata compilazione comporta l'applicazione della sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ma non
l'esclusione
dall'applicazione del regime.
Ancora, la
compilazione del prospetto in Unico 2012, se anteriore al versamento,
non
produce l'obbligo ad esercitare comunque l'opzione relativa all'imposta
sostitutiva; sarà, in questo caso, rilevante il comportamento
concludente del
contribuente.
In ultimo,
coloro che hanno eseguito il versamento entro il 30 novembre 2011,
aderendo
all'opzione senza avvalersi del differimento dei termini e che hanno
compilato
Unico 2012, sono esentati da qualsiasi altro adempimento.
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