Attribuzione giudiziale del cognome. Prevale sempre l'interesse del figlio naturale

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In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, quello di evitare, ossia, un danno alla sua identità personale intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice “non può essere condizionata né dal “favor” per il patronimico, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'articolo 262 del codice civile, che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo”.

E' il principio ricordato dalla Sesta sezione civile della Cassazione nel testo della sentenza n. 16271 del 27 giugno 2013.
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