Atto costitutivo di servitù su terreni agricoli con imposta di registro al 9%

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Atto costitutivo di servitù su terreni agricoli con imposta di registro al 9%

Con la sentenza n. 22198 del 5 settembre 2019, la Corte di Cassazione fa chiarezza sull’aliquota dell’imposta di registro da applicare ad un atto di costituzione di servitù prediale su un terreno agricolo.

Gli Ermellini tentano di risolvere una questione piuttosto controversa, che trova nella prassi giurisprudenziale un unico precedente nella sentenza n. 16495 del 4 novembre 2003, la quale, però, contrasta nettamente con l’impostazione accolta dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti.

Infatti, in alcune risoluzioni e nella circolare 18/E del 29 maggio 2013 (paragrafo 4.16), l’Amministrazione finanziaria ha decisamente affermato, con riferimento a tali atti, l’applicabilità dell’aliquota del 15%. 

Atti costitutivi di servitù, non c'è trasferimento di diritto reale, ma costituzione

Nella sentenza in oggetto, la Corte parte dall’analizzare il diritto di servitù prediale ai sensi dell’articolo 1027 del Codice civile. Trattandosi di un diritto reale di godimento esso non può essere trasferito separatamente dalla proprietà del fondo dominante.

Ai fini della esatta applicazione dell’imposta di registro su tali diritti, si deve partire dalla corretta interpretazione del termine “trasferimento” che è adoperato dal legislatore nell’articolo 1 della tariffa parte prima annessa al testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986). Tale termine è utilizzato in senso stretto, non comprensivo del concetto di “costituzione di diritto reale”.

Come specificato già in passato dalla Suprema Corte, invece, “in tema di servitù si parla di costituzione e non di trasferimento, in armonia con il carattere costitutivo che presenta ogni relativa acquisizione, al pari dell’usufrutto e dell’ipoteca”.

Pertanto, ricordando che la norma richiamata prevede l’applicazione dell’aliquota dell’8% per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” e del 15% “quando il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dall’imprenditore”, la conclusione a cui giunge la Corte è che la corretta aliquota di registro da applicare all’atto di costituzione di servitù prediale su un terreno non è quella del 15%, bensì quella attuale del 9%, che era dell’8%, in base alla disciplina previgente.

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