Attivo un modulo online per la chiamata del lavoratore intermittente

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Il lavoro intermittente si arricchisce di novità operative dettate da Inps ed Inail. La comunicazione preventiva del datore di lavoro può avvenire anche mediante compilazione di un modulo online. Mentre, per quanto attiene alla contribuzione, l'Inail richiede che i premi siano calcolati sulla retribuzione erogata e sull'indennità di disponibilità.

IL LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE O JOB ON CALL

Brevemente, si definisce lavoro intermittente o a chiamata quello per cui il lavoratore pone la propria prestazione lavorativa a disposizione di un datore di lavoro, il quale la utilizzerà quando ne avrà necessità. Caratterizza tale contratto la discontinuità tra una prestazione e l'altra; inoltre l'intervallo tra le due deve essere significativo.

Anche la suddetta tipologia contrattuale è stata riveduta dalla leggen. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, al fine di eliminare l'uso a scopo di sfruttamento.


I nuovi caratteri del lavoro intermittente sono:


-> lo svolgimento di prestazioni discontinue e saltuarie, in base alle esigenze individuate dai contratti collettivi di lavoro


-> l'utilizzo in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno


-> l’età del lavoratore a chiamata. La stipula del contratto deve avvenire con soggetti di età superiore a 55 anni di età e soggetti con meno di ventiquattro anni di età (23 anni e 364 giorni). In questo caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.


Se risulta mancante la disciplina collettiva in materia, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per le attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.


Rispetto alla previgente disciplina, non è possibile:

  •     sottoscrivere contratti intermittenti per periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali)
  •     sottoscrivere contratti intermittenti con soggetti dai 24 ai 55 anni di età.
I contratti sottoscritti alla data del 18 luglio 2012, se non risultano compatibili con le attuali norme, hanno efficacia fino al 18 luglio 2013.

Se vengono stipulati contratti di lavoro intermittente in violazione della vigente normativa, il rapporto si intende la tempo pieno e indeterminato.


LA CHIAMATA E L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA'


Con la circolare n. 64 del 27 novembre 2012, l'Inail ripercorre gli obblighi assicurativi agganciati a tale tipologia contrattuale.


Per sua caratteristica, nel contratto intermittente il lavoratore ha l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro solamente se è previsto da una clausola contrattuale.


Pertanto, è possibile che il contratto di lavoro intermittente preveda:

  •     una garanzia di disponibilità ovvero un obbligo di risposta;
  •     la mancanza dell'obbligo di fornire la disponibilità e quindi l’insussistenza dell’obbligo di risposta.

Se il lavoratore si carica dell'obbligo di rispondere ad una chiamata avrà diritto all'indennità mensile di disponibilità.


L'indennità di disponibilità è divisibile in quote orarie e la sua misura è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato.


Inoltre, a seguito dell'introduzione della legge n. 92/2012, anche alle prestazioni di lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nelle vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive viene erogata l’indennità di disponibilità pur in assenza di una effettiva chiamata nel periodo di riferimento.


Nel periodo in cui il lavoratore non svolge alcuna prestazione lavorativa ma resta a disposizione, in attesa della chiamata, egli non matura alcun trattamento economico e normativo; ha diritto alla sola indennità di disponibilità.


Il datore di lavoro è tenuto a versare sull’indennità di disponibilità il premio per l'assicurazione sul lavoro all'Inail; è precisato che tale premio viene versato per l'effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.


La circolare n. 64/2012 specifica che, per quanto riguarda l'elemento retributivo, in vigenza della prestazione lavorativa intermittente, il premio assicurativo deve calcolarsi sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base all'indennità di disponibilità corrisposta.


L'OBBLIGO COMUNICATIVO


La legge n. 92/2012, in materia di lavoro intermittente, ha introdotto l'obbligo, da eseguirsi prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a  trenta giorni, di comunicare la durata della prestazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.


La legge stabilisce che tale obbligo deve prevedere modalità semplificate.


Pertanto, sono stati istituti i seguenti canali, a disposizione del datore di lavoro, per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente:


E-MAIL  – SMS - WEB (*)

Le aziende possono richiedere l'accesso alla sezione “gestione Intermittenti” allegando la carta di identità firmata; se si tratta di Consulenti, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà - Dichiarazione di atto di notorietà e caricarla sul sistema attraverso l’apposita funzionalità.
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(*) L’art. 34, comma 54 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis, convertito dalla Legge 221/2012) ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente DTL anche mediante FAX.


Modulo online

L'ultima novità introdotta riguarda l'utilizzo del modulo online (nota ministro del Lavoro n. 16639 del26 novembre 2012).


Attraverso il portale Cliclavoro, previa registrazione, accedendo alla propria area riservata, è possibile eseguire la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda.


Il datore di lavoro potrà effettuare direttamente la chiamata o anche tramite il proprio consulente del lavoro.


La compilazione del modulo richiede, per primo, l'inserimento del codice fiscale del lavoratore destinatario della chiamata; in questo modo, il sistema automaticamente riporta l’elenco delle comunicazioni obbligatorie effettuate con riferimento al medesimo lavoratore. Il datore di lavoro deve semplicemente apporre il codice di
comunicazione.


Anche se il codice non è presente nell’archivio del sistema, è comunque possibile trasmettere la comunicazione obbligatoria.


Attraverso il modulo online è consentito anche l'annullamento di precedenti comunicazioni di singole chiamate.


E-mail - Fax (*)


L'utilizzo della posta elettronica richiede di inviare, in allegato, l'istituito modello UNI_Intermittente, nel quale indicare:


-> il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del datore di lavoro


-> i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ognuno, il relativo codice fiscale nonché la data Inizio e la data Fine della chiamata.


Se la chiamata riguarda un lavoratore che deve rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno interessato.


Il campo ”codice della comunicazione obbligatoria” va compilato solo se il rapporto di lavoro è  stato sottoscritto successivamente al 1° marzo 2008.


Se  il rapporto di lavoro è precedente all’introduzione del sistema on-line delle Comunicazioni Obbligatorie, il codice comunicazione non deve essere fornito.


Selezionando la casella "Annullamento", si procede con la cancellazione di una chiamata o ciclo di chiamate già inviate.



L'e-mail va spedita, indicando come oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente”, all’indirizzo: intermittenti@lavoro.gov.it.
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(*) L’art. 34, comma 54 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis, convertito dalla Legge 221/2012) ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente DTL anche mediante FAX.


SMS


Relativamente all'invio della comunicazione in parola tramite il canale SMS, è necessario procedere all'accreditamento al sistema Cliclavoro, dove occorre registrare il numero di cellullare che sarà utilizzato per l’invio del SMS, accedendo alla voce di menu “Gestione Intermittenti”, presente all’interno della propria area personale.


Attraverso l'uso degli Sms è consentito effettuare la comunicazione della chiamata di un singolo giorno riferita ad un solo lavoratore; è stata quindi eliminata la possibilità di eseguire con un unico Sms la comunicazione relativa a 3 lavoratori. L'annullamento dovrà avvenire nello stesso giorno di invio della comunicazione.


Le informazioni da inserire nel messaggio sono le seguenti:


“I” per comunicare l’invio della chiamata o “A” per inviare la comunicazione di annullamento di una chiamata precedentemente inviata erroneamente, seguita dal codice fiscale del lavoratore. I due elementi devono essere separati da uno spazio.

Non sono validi i messaggi inviati da un numero di cellulare non registrato nell'apposita sezione.


L'inadempimento all’obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare preventivamente alla DTL l’impiego di lavoratori intermittenti viene sanzionato nella misura da 400 a 2.400 euro. Spetta alle DTL territorialmente competenti irrogare la sanzione.

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