Attività stagionali Contratto a termine
Autore: Rossella Schiavone
Pubblicato il 23 maggio 2016
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Con la risposta all’interpello n. 15 del 20 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che:
- in ragione dell’ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, è possibile annoverare nell’ambito delle ulteriori ipotesi per le quali non operano i limiti per il tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23, comma 2, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001;
- i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un’eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Quindi eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
Infine, l’interpello n. 15/2016, ribadisce che la disciplina contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, per le aziende di trasporto aereo e quelle esercenti i servizi aeroportuali, introduce limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse.
- eDotto.com – Edicola del 12 aprile 2016 - Tempo determinato per attività di ricerca– Schiavone
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