Attività professionale: documenti coperti dal segreto

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Attività professionale: documenti coperti dal segreto

È noto che gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono tenuti all'obbligo del segreto professionale, come disposto dall’art. 5 del D.lgs. n. 139/2005 (ordinamento professionale). Il disposto riguarda le informazioni apprese nell’espletamento del mandato professionale.

In materia, un iscritto domanda al Cndcec se può rispondere ad un questionario ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, ex art. 51 Dpr 633/1972, che richiede di esibire la documentazione riguardante la posizione di un cliente, senza incorrere in violazioni al segreto professionale.

Il Consiglio nazionale, con pronto ordini n. 203/2022 reso il 19 gennaio 2023, rammenta che gli iscritti, oltre che all’obbligo del segreto professionale previsto dal relativo ordinamento (D.lgs. n. 139/2005), sono tenuti ad osservare anche gli articoli 199 e 200 del Codice di procedura penale e l'articolo 249 del Codice di procedura civile, sul diritto ad astenersi dall’obbligo di testimonianza.

Ciò, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie nonché quelle relative alla funzione di sindaco o revisore.

Violazione del segreto professionale: conseguenze disciplinari, civili e penali

In conclusione, l’iscritto che viola il segreto professionale divulgando a terzi le notizie che gli siano state confidate da un proprio cliente, potrebbe essere chiamato a rispondere in sede disciplinare, civile e penale.

L’obbligo di riservatezza opera anche in sede di accessi, ispezioni e verifiche disposte dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria; il professionista che subisce l’accesso può eccepire il segreto professionale relativamente a perquisizioni personali, all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, all'esame di documenti e alla richiesta di notizie.

Solo se viene esibita l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria decade l’obbligo del segreto.

Informazioni su fatti notori

Ma quali sono le informazioni e i documenti per i quali si può opporre il segreto professionale?

Il Cndcec, osservando che non esiste una norma chiarificatrice, ricorre a quanto affermato dalla dottrina: non sono coperti dal segreto i fatti notori, ovvero le notizie che risultano essere conosciute da un elevato numero di persone o siano state in ogni caso divulgate dall’assistito.

In aggiunta, si rammenta la circolare 1/2008 della Guardia di finanza per la quale non può essere eccepito il segreto professionale “per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per quanto attiene a questi ultimi, all’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente”.

In conclusione, posto che la questione è strettamente personale e sarà l’iscritto a valutare quali documenti sono coperti dal segreto professionale, è possibile esibire la documentazione nota o già divulgata nonché quella prettamente economica e fiscale del cliente.

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