Atti amministrativi irrilevanti ai fini del registro agevolato

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La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia – sentenza n. 224.1.08 dello scorso 9 dicembre - ribadisce che per l’applicazione dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 388/2000 rileva esclusivamente, ai fini del godimento delle agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali disposte da quell'articolo di legge, che il bene immobile ceduto sia parte di un piano urbanistico particolareggiato del territorio. Che deve essere atto a realizzare il cosiddetto P.R.G. (piano regolatore generale) comunale.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Atti amministrativi irrilevanti ai fini del registro agevolato - Giordano

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