Assunzioni, via agli aiuti

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Tutti i datori di lavoro che hanno realizzato un incremento occupazionale nei primi sei mesi dell’anno, da domani potranno mettersi in lista per il bonus occupazione. Per beneficiare dei 200 milioni di euro stanziati dalla Finanziaria 2008, i datori devono presentare in via telematica il modello Ial. La circolare 48/E di giovedì scorso ha chiarito che per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori devono essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc). In questo modo l’Amministrazione finanziaria ha voluto ribadire che, pur inoltrando la richiesta di accesso al bonus, il datore di lavoro non potrà fruire in compensazione del credito d’imposta sino al momento in cui non sarà in possesso del Durc. Il credito d’imposta è pari a 333 euro per ogni nuovo assunto (416 euro per le lavoratrici svantaggiate) con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo parziale vedono ridursi il bonus in proporzione alle ore prestate. L’incremento della base occupazione, utile al fine del calcolo del credito spettante, va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate. La circolare 48/E riconosce che sono ammessi al beneficio anche i soggetti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo: per esempio, anche l’assunzione della colf, o della baby sitter oppure del giardiniere da parte del condominio. Restano esclusi, invece, i soggetti rientranti nella definizione dell’articolo 74 del Dpr n. 917/86 (amministrazioni dello Stato, enti locali, consorzi e associazioni tra enti, gestori di demanio collettivo, comunità montane). Sono agevolabili, inoltre, le nuove assunzioni di soggetti che non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap (L. 5 febbraio n. 104/92) o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
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