Assunzioni di giovani: l’INPS spiega come e quando spetta l’esonero contributivo
Pubblicato il 23 giugno 2023
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A distanza di pochi giorni dal rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea (decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023), l’INPS ha pubblicato le attese istruzioni per fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l’Istituto infatti spiega ad aziende e professionisti quando e come spetta l’esonero, con quali altre misure agevolative è compatibile e con quali non lo è, come gestire gli adempimenti previdenziali connessi.
Il documento, anche se ricco di indicazioni, è avaro di novità. Mancano infatti le istruzioni (anche un solo accenno, in attesa della circolare illustrativa specifica) in merito all’ipotesi di cumulo dell’esonero giovanile sperimentale under 36 con il nuovo incentivo per incentivo all’assunzione di giovani NEET nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 introdotto dall’articolo 27 del decreto Lavoro.
Illustriamo in modo schematico i contenuti della circolare in parola, rinviando alla scheda operativa aggiornata dello Speciale Assunzioni per i dettagli.
In tabella operativa finale diamo conto di tutte le opzioni attivabili nel periodo dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 dal datore di lavoro che assume o stabilizza giovani e previste, in via sperimentale, dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023 o, stabilmente, dalla legge di Bilancio 2018
Datori di lavoro beneficiari
Gli esoneri contributivi in parola spettano a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Sono escluse inoltre le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
Rapporti di lavoro agevolati
Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
NOTA BENE: Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
L’assunzione/trasformazione è agevolata se riguarda personale con qualifica di operai, impiegati o quadri, anche in part-time, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
L’incentivo contributivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Non sono ammessi agli incentivi contributivi in parola i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato.
Inoltre, alle fattispecie di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione continua ad applicarsi solo disposto di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (vedasi tabella in calce).
Misura
Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili, circolare n. 56/2021 e messaggio n. 3389/2021
Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (666,66 euro mensili).
NOTA BENE: Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Restano dovuti i premi e i contributi INAIL, le contribuzioni minori nonché le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La trasformazione di rapporti a termine ovvero la stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza dà diritto alla restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.
L’incentivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
ATTENZIONE: L’INPS, sciogliendo i dubbi al riguardo, chiarisce che, per relationem, anche gli esoneri giovanili 2023 spettano per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Coordinamento con altri incentivi
L’INPS fa presente che gli esoneri contributivi giovanili in parola non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022-31 dicembre 2023.
A tale conclusione l’Istituto giunge in analogia a quanto previsto per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018.
ATTENZIONE: Al riguardo si segnala che l’articolo 27 del decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) prevede la cumulabile dell’Incentivo NEET con l’esonero giovanile under 36 di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Sul punto l’INPS non fornisce alcuna indicazione.
L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è invece cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023 e modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
Condizioni per il riconoscimento
Nessuna novità si registra in merito alle condizioni di spettanza degli incentivi, generali e specifiche, per le quali si rinvia pertanto alla scheda operativa dello speciale Assunzioni.
Uniemens
La circolare n. 57 del 2023 si chiude con l’illustrazione della modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso Uniemens.
Esonero giovanile: le strade percorribili
Eventi incentivati e periodo di riferimento |
Opzioni |
Riferimenti normativi |
Assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 |
Esonero sperimentale giovanile pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui
Giovani under 36
Periodo di fruizione massimo 36 mesi e 48 mesi se in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
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Articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)
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Esonero strutturale giovanile pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui
Giovani under 30
Periodo di fruizione massimo 36 mesi |
Articolo 1, commi da 100 a 105, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
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Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 |
Esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui
Giovani under 30 |
Articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 |
Esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui
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Articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
Assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
Esonero sperimentale giovanile pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui
Giovani under 36
Periodo di fruizione massimo 36 mesi e 48 mesi se in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
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Articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). |
Esonero strutturale giovanile pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui
Giovani under 30
Periodo di fruizione massimo 36 mesi |
Articolo 1, commi da 100 a 105, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
|
Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
Esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui
Giovani under 30 |
Articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
Esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui
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Articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
Assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 |
Esonero strutturale giovanile pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui
Giovani under 30
Periodo di fruizione massimo 36 mesi |
Articolo 1, commi da 100 a 105, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato dal 1° gennaio 2024 |
Esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui
Giovani under 30 |
Articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione dal 1° gennaio 2024 |
Esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui
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Articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) |
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