Assunzioni congiunte in agricoltura. Anche l’INPS fornisce le sue istruzioni

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La questione attinente alla competenza degli adempimenti amministrativi per le assunzioni congiunte in agricoltura, dopo essere stata affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 7671 del 6 maggio 2015, è stata ora analizzata dall’INPS con messaggio n. 3324 del 15 maggio 2015.

Ricorda l’Istituto che, a seguito dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, e che:

- per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo;

- per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario;

- per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge ("in tal caso, l’accordo è depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione").

Conferma, quindi, l’Istituto che, al fine di garantire un uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza e nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, nonché per ragioni di uniformità con le indicazioni precedentemente fornite, si ritiene che gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in argomento, tra i quali le scritturazioni sul L.U.L., l’elaborazione dei prospetti paga, l’invio dei modelli UNIEMENS, debbano essere effettuati dai medesimi soggetti individuati nel D.M. 27.3.2014.
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