Assunzione di lavoratori stranieri: procedura e adempimenti in chiaro

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Assunzione di lavoratori stranieri: procedura e adempimenti in chiaro

Pubblicato l'approfondimento 2 febbraio 2023 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo Decreto Flussi 2022: novità e ruolo dei Consulenti del Lavoro per la richiesta del nulla osta”.

Il documento fa il punto, in particolare, sui passaggi da seguire per l'assunzione di cittadini stranieri residenti all’estero, focalizzando l'attenzione sulle importanti novità per i datori di lavoro e sugli adempimenti a carico dei professionisti del lavoro.

Decreto Flussi 2022: quote di ingressi in Italia e conversioni

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda, in prima battuta, che il D.P.C.M. 29 dicembre 2022 ha fissato una quota massima di ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero pari a 82.705 unità. Di queste:

- 38.705 unità sono destinate a lavoro non stagionale e a lavoro autonomo;

- 44.000 unità sono invece destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Di queste 22.000 unità, per il settore agricolo, sono riservate ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) e saranno valutate con priorità ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

ATTENZIONE: È bene far presente che a Lega cooperative e Confcooperative va aggiunta l’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), come da circolare interministeriale di rettifica della circolare interministeriale prot. n. 648 del 30 gennaio 2023 (Ministero lavoro, comunicato stampa 2 febbraio 2023).

E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

  • per lavoro subordinato di 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;
  • per lavoro autonomo di 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; di 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Decreto Flussi 2022: come e quando presentare domanda

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell'approfondimento del 2 febbraio 2023  fa poi presente che le domande possono essere:

  • precompilate dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023, utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it dalle 08:00 alle 20:00, tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi;
  • presentate dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, con le consuete modalità telematiche.

L'accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità̀ SPID.

Le domande sono accolte in base ad una graduatoria stilata secondo l'ordine cronologico di invio delle domande.

Il Ministero del Lavoro, se rileva quote significative non utilizzate, trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. 29 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale (26 gennaio 2023), può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, nel rispetto del limite massimo complessivo.

Decreto Flussi 2022: procedura di assunzione

Da quest'anno il datore di lavoro che vuole assumere una persona extracomunitaria residente all'estero deve preventivamente presentare al Centro per l'Impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori in Italia con le caratteristiche richieste.

La richiesta va effettuata utilizzando il modulo pubblicato dall'ANPAL, con il Decreto n. 10 del 26 gennaio 2023 e si intende compiuta in uno dei seguenti casi:

  • decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta se il centro per l’Impiego non fornisce riscontro;
  • se il datore di lavoro dovesse ricontrare, ad esito dell’attività̀ di selezione e prima della richiesta di nulla osta, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo;
  • decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta se il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione;
  • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
  • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
  • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione;
  • che il lavoratore inviato dal centro per l’Impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.

NOTA BENE: La verifica di disponibilità non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali (articolo 24 TUI) nei settori agricolo e turistico-alberghiero e per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero (articolo 23 TUI).

Alla domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro deve allegare un'autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà̀, della compiuta verifica di disponibilità (nei casi in cui la stessa è dovuta).

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro segnala inoltre un'altra novità, in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021. E' previsto infatti il rilascio automatico del nulla osta trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative e l'invio dello stesso – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla domanda.

Decreto Flussi 2022: verifiche relative agli ingressi e ruolo dei consulenti del lavoro

La seconda parte dell'approfondimento del 2 febbraio 2023 è dedicata alle verifiche che i Consulenti del Lavoro e gli altri professionisti del lavoro sono tenuti ad eseguire e alla procedura di asseverazione.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda che le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, prima riservate agli Ispettorati del Lavoro, sono passate in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo di dette verifiche, i professionisti rilasciano apposita asseverazione da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'ITL, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, potrà comunque fare controlli a campione.

Ai fini dell'asseverazione i consulenti del lavoro dovranno verificare:

  • la capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
  • l’equilibrio economico-finanziario e cioè̀ la possibilità̀ per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché́ ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
  • il fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
  • il numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già̀ richiesti ai sensi del D.lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi 2 anni, con contratti di lavoro subordinato;
  • il tipo di attività̀ svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

Tali verifiche, ricordano i Consulenti del lavoro (si richiama al riguardo Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 3/2022), devono essere effettuate in correlazione le une con le altre e dovrà essere acquisita specifica documentazione aggiuntiva.

Decreto Flussi 2022: asseverazione dei professionisti

In caso di esito positivo delle verifiche e acquisiti la documentazione e gli elementi necessari, viene rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già̀ presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

NOTA BENE: L'asseverazione è esclusa per le domande relative alla annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche sono già̀ state effettuate dal competente Ispettorato e cioè̀ in relazione alle pratiche effettivamente definite.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia infine che l’asseverazione, sotto la responsabilità̀ anche penale del dichiarante, dovrà̀ dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata.

Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti a conservare la documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
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