Assonime sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni

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Assonime sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni

Con la circolare n. 2, datata 11 febbraio 2021, Assonime analizza la disciplina civilistica e fiscale relativa alla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni introdotta dalla Legge n. 126/2020 in sede di conversione del Dl n. 104/2020, cosiddetto Decreto Agosto.

Decreto Agosto, deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti

La norma oggetto di analisi da parte di Assonime è quella contenuta all’articolo 60, comma 7-bis e seguenti del DL 104/2020 convertito, che ha previsto alcune novità, sia sotto il profilo contabile che sotto quello fiscale, in materia di sospensione degli ammortamenti.

Nello specifico, è disposto che i soggetti che redigono il bilancio secondo la disciplina contabile nazionale possono non effettuare in tutto o in parte l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell’esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno; sarà comunque necessario destinare a una riserva indisponibile l’ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

La finalità della suddetta norma è quella di tener conto degli effetti negativi causati dalla pandemia da Covid-19, che sta avendo impatti economici importanti per la maggior parte delle imprese, con una significativa contrazione dei ricavi dovuta non solo al blocco dell’attività, ma anche ad una riduzione della domanda di beni o servizi prodotti, con evidenti ripercussioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio delle imprese.

Secondo Assonime, la suddetta deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti, prevista per i bilanci degli esercizi in corso al 15 agosto 2020, si applica anche quando non è motivata dalla mancata o ridotta utilizzazione nell’esercizio di singoli beni o classi di beni, ma ogni volta che la società ha subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia.

Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, ambito soggettivo e oggettivo

Assonime, nella circolare n. 2/2021, ha approfondito l’ambito soggettivo della suddetta normativa, sottolineando come la stessa trovi applicazione per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”.

Il riferimento è, dunque;

  • alle società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili OIC;

  • agli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del Dlgs. n. 136/2015;

  • alle imprese di assicurazione che non seguono nella redazione del bilancio d’esercizio i principi contabili internazionali.

Secondo Assonime rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della norma derogatoria anche le micro-imprese, purché gli obblighi informativi richiesti dalla disciplina in esame siano assolti in calce allo Stato patrimoniale.

Sotto il profilo oggettivo, la circolare specifica che la norma si riferisce in generale alle “immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Pertanto, anche l’avviamento può essere fatto rientrare nell’ambito di applicazione della suddetta norma, perché anche se non rappresenta un bene giuridicamente tutelato, come avviene nel caso dei brevetti e dei marchi, esso costituisce comunque un valore iscritto tra le immobilizzazioni immateriali.

Oltre all’avviamento, secondo Assonime, la deroga può interessare anche altre fattispecie di immobilizzazioni, compresi i costi di impianto, ampliamento e sviluppo.

Analogamente, la sospensione degli ammortamenti può riguardare anche i beni acquisiti nel corso dell’esercizio, per i quali la quota sospesa viene recuperata al termine del piano di ammortamento e non nell’anno immediatamente successivo, secondo le indicazioni dell’Oic.

Proprio in base a quanto previsto nella bozza del documento interpretativo OIC 9, Assonime ritenere che il redattore del bilancio possa decidere di applicare la sospensione dell’ammortamento a tutte le immobilizzazioni, a classi di cespiti oppure a singoli cespiti.

Riguardo all’obbligo di costituzione della riserva indisponibile di cui all’art. 60 comma 7-ter del DL 104/2020, Assonime ritiene che tale riserva non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite.

Dopo aver analizzato gli aspetti contabili della suddetta disciplina derogatoria, la circolare si sofferma anche sugli aspetti fiscali, evidenziando come la stessa Agenzia delle Entrate abbia chiarito che la “norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico”.

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