Assonime ripercorre i regimi facoltativi di riallineamento dei soggetti “Ias adopter”
Pubblicato il 24 settembre 2009
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Assonime, con circolare n. 39 del 23 settembre 2009, analizza le norme sull’affrancamento facoltativo dei disallineamenti fiscali dei bilanci dei cosiddetti soggetti “Ias adopter”, introdotte dal Dl 185/08 e dal decreto ministeriale del 30 luglio 2009.
Nello specifico, nella prima parte, l’Associazione esamina la disciplina transitoria delle operazioni ancora non esaurite al momento dell’entrata in vigore delle nuove regole di determinazione dell’imponibile delle imprese che adottano i principi contabili internazionali; mentre, nella seconda parte, la circolare analizza i vari regimi che il decreto legge n. 185 del 2008 ha messo a disposizione di queste imprese, per eliminare le divergenze tra valori civili e fiscali ancora esistenti al termine del periodo di imposta 2008. Le opzioni per il riallineamento possono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, in caso di nuova adozione o di cambiamento dei principi contabili internazionali, anche in futuro, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale di attuazione 30 luglio 2009.
L’intervento di Assonime si è reso necessario, perché secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto 185 continuano ad essere soggette alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio 2008 e sui successivi rendiconti delle operazioni già in corso al 31 dicembre 2007. Tutto ciò, però, ha fatto sorgere numerosi dubbi interpretativi a cui l’agenzia delle Entrate non ha ancora dato un’univoca spiegazione. In particolare, le incertezze riguardano soprattutto le operazioni di locazione finanziaria e, nello specifico, i contratti di leasing. Per l’agenzia delle Entrate, i contratti di leasing in corso al 31 dicembre 2007 sono sottoposti alla disciplina transitoria del sopra citato articolo 15; di conseguenza per evitare il rischio di doppie deduzioni, per i contratti di leasing pregressi, oltre agli interessi, potranno dedursi i soli ammortamenti stanziati in bilancio fino a concorrenza del valore fiscale. Ma, è proprio questa regola che fa sorgere dei dubbi – secondo Assonime – dato che le attuali regole dei leasing prevedono, con effetto immediato, che i canoni siano dedotti solo da parte delle imprese che utilizzano i principi contabili italiani.
- Il Sole 24 Ore, p. 35 – Per il leasing l’incognita del “transitorio” - Gaiani
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