Associazione sportiva trasformata in Srl: imposta proporzionale

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Associazione sportiva trasformata in Srl: imposta proporzionale

Trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali: atto assoggettato a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Definitivamente rigettate le ragioni di una società contribuente che si era opposta a un avviso di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, a essa notificato, emesso in riferimento all'atto di trasformazione da ASD a Società a responsabilità limitata.

Sul predetto atto, che era stato trascritto e autorizzato alla volturazione in quanto l'associazione era proprietaria di un immobile strumentale, erano state pagate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Con l'avviso, l'Agenzia delle Entrate aveva invece applicato l'imposta in misura proporzionale, ritenendo che venisse in rilievo non un atto di trasformazione, ma di conferimento ad una società commerciale.

Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell'atto impositivo, la contribuente si era rivolta alla Suprema corte, lamentando l'assenza e la contraddittorietà della motivazione nella decisione di merito.

Conseguenze della trasformazione ai fini dell'imposta di registro

Doglianze, queste, ritenute prive di pregio dalla Corte di cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 26878 del 5 ottobre 2021.

Gli Ermellini, nel fornire chiarimenti sulle conseguenze di una trasformazione come quella in oggetto ai fini dell'imposta di registro, nonché di quelle ipotecaria e catastale, hanno enunciato, sul punto, apposito principio di diritto: "L'atto di trasformazione di un'associazione dilettantistica sportiva in una società di capitali che persegua fini di lucro è assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), n. 2, della Tariffa parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986".

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