Assiste il disabile: è dubbio il trasferimento in altra sede

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E dubbio se una insegnante che assiste un familiare disabile possa essere trasferita in un’altra sede, contro la sua volontà, per problemi di compatibilità ambientale. Con l’ordinanza interlocutoria n. 25275 del 16 ottobre 2008, i giudici della sezione lavoro della Cassazione hanno chiesto il parere delle Sezioni unite. L’attuale giurisprudenza, infatti, non è in grado di dare una risposta certa essendosi finora espressa su questioni non analoghe. Il caso in esame riguarda il trasferimento contro la volontà dell’insegnante, che da tempo presta assistenza al familiare disabile (sorella). In passato, la Corte si è occupata di casi in cui la P.a. non aveva assecondato il desiderio di un dipendente di cambiare sede per poter prestare le cure a un familiare con gravi problemi di salute. I giudici delle Sezioni unite dovranno affrontare il caso partendo dai limiti della tutela prevista dall’articolo 33 della legge n. 104/92 per chi si occupa con continuità di un portatore di handicap. Il diritto di chi presta assistenza a non essere trasferito non può considerarsi illimitato, come dimostra l’inciso “ove possibile” inserito nello stesso articolo. La giusta applicazione di quanto previsto dal legislatore dovrebbe essere ritrovata nel bilanciamento degli interessi del malato con quelli economici e organizzativi del datore di lavoro e anche con quelli della collettività come nel caso di un impiego pubblico. Il problema deve, dunque, essere analizzato sia dal punto di vista sociale che per quello che riguarda la pubblica amministrazione. Alle Sezioni unite il compito di sciogliere il nodo della legittimità.
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