Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici 2021
Pubblicato il 07 gennaio 2021
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L’Inail comunica che dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021 nella sezione “Servizi Per Te > Altri Utenti > Casalinghe/i” è possibile inviare in modalità telematica la domanda di iscrizione o rinnovo della polizza per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Il lavoro domestico svolto gratuitamente all’interno del proprio nucleo familiare e senza vincolo di subordinazione è regolato dalla Legge 3 dicembre 1999, n. 493, - per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici - a cui è stata data attuazione con il successivo Decreto Ministeriale del 15 settembre 2000 che ha affidato la gestione dell'assicurazione contro i rischi da infortunio per invalidità permanente all'INAIL a far data dal 1° marzo 2001.
I requisiti necessari per l’iscrizione sono:
- avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
- svolgere lavoro gratuito e senza vincolo di subordinazione all’interno del proprio nucleo familiare;
- l'attività di lavoro domestico deve essere svolta in modo abituale ed esclusivo.
È esonerato dal pagamento del premio:
- chi possiede un reddito annuo lordo non superiore a 4.648,11 euro;
- nel caso in cui il prestatore svolga le proprie mansioni in nuclei familiari con reddito lordo annuo non superiore i 9.296,22 euro.
Il pagamento del premio, fissato in 24 euro annui, non è frazionabile. Per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 1° febbraio 2021.
La domanda di iscrizione e di rinnovo per i soggetti esonerati dal pagamento del premio deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e presentata in modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.
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