Assenze a visita nei procedimenti di revisione di invalidità civile
Pubblicato il 06 maggio 2021
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L’INPS, con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, comunica nuove indicazioni procedurali in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli assenti a visita di revisione.
Ai sensi dell’art 25, comma 6-bis, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, durante l’effettuazione delle eventuali visite di revisione e dell’iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali conservano tutti i benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Sarà cura dell’Istituto convocare a visita di revisione i soggetti in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità.
Qualora, su specifico invito della convocazione postale, il soggetto risulti assente alla visita di revisione, la prestazione si intenderà sospesa a decorrere da tale data, determinando in ogni caso una sospensione cautelativa del beneficio economico.
Nello specifico, trascorsi due giorni dall’assenza a visita, sarà automatico l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.
La prestazione economica non sarà più erogata a decorrere dal primo mese successivo a quello della sospensione.
Il soggetto riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione del beneficio e sarà invitato a presentarsi, entro 90 giorni, presso la Struttura INPS territorialmente competente al fine di giustificarne l’assenza.
Nel caso in cui l’interessato comunichi una giustificazione idonea, avrà luogo un nuovo processo di revisione e sarà comunicata una nuova data per la visita di revisione. Se il beneficiario risulta nuovamente assente, si procederà alla revoca della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data di sospensione.
Al termine del procedimento di revisione, si avrà un nuovo verbale sanitario e in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni.
Differentemente, in caso di mancata giustificazione dell’assenza o qualora la motivazione risulti inidonea, si provvederà automaticamente alla revoca della prestazione a partire dalla data di sospensione; in tal caso, il provvedimento di revoca sarà inviato all’interessato con una seconda comunicazione.
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