Assemblea dei soci validamente costituita se gli avvisi sono stati spediti almeno otto giorni prima

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 23218 depositata il 14 ottobre 2013 - l'assemblea dei soci deve presumersi come validamente costituita “ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo)”; ciò, salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa.

E la presunzione citata – continua la Suprema corte - può essere vinta solo nel caso in cui il destinatario provi, per causa a lui non imputabile, di non aver ricevuto avviso di convocazione o di averlo ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, “in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Assemblee, convocazioni spicce - Alberici

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