Assegno per il nucleo familiare (ANF), come gestire il periodo transitorio?

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Assegno per il nucleo familiare (ANF), come gestire il periodo transitorio?

Per le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP, in riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, il datore di lavoro dovrà: calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni e effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo l’1 aprile 2019, il datore di lavoro non può più effettuare conguagli per gli ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche (cfr. INPS, Circolare n. 45 del 22 marzo 2019).

Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, che fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla nuova modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Assegni per il nucleo familiare (ANF), nuove modalità di richiesta

A decorrere dal 1° aprile 2019, sono state modificate le modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare (cd. ANF). Dalla predetta data, infatti, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, l’INPS mette a disposizione i seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal portale dell’INPS, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Assegni per il nucleo familiare (ANF), gestione del periodo transitorio

Dalle nuove modalità di richiesta degli ANF nasce un periodo transitorio, che l’INPS gestisce nel seguente modo:

  • le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto Previdenziale per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti;
  • mentre le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

Nuova procedura “ANF/DIP”

La nuova procedura “ANF/DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, possono essere visualizzati nella sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà invece inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

Dopo aver ottenuto l’esito positivo da parte dell’INPS, il lavoratore è tenuto a comunicarlo al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF.

Variazione nella composizione del nucleo familiare

Laddove intervenisse una variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.

Provvedimento di autorizzazione ANF43

Il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF/DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF/DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il provvedimento ANF43 dovrà essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)”, in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda.

In definitiva, a decorrere dal 1° aprile 2019, anche per le domande di autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1° aprile 2019. Ne consegue che il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato direttamente dall’Istituto Previdenziale che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 25 marzo 2019 - Assegni per il nucleo familiare (ANF), richieste online dal 1° aprile – Bonaddio

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