Assegno di inclusione: esito delle domande on line
Pubblicato il 15 febbraio 2024
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Continua il processo di innovazione ed implementazione dei servizi on line da parte dell’Inps, in un’ottica di sempre maggiore fruibilità del portale istituzionale da parte degli utenti.
E’ infatti stata rilasciata una nuova versione del gestionale per la domanda dell’Assegno di inclusione, il cui esito è ora consultabile on line da parte degli interessati.
Vediamo quanto riportato dall’Istituto nel messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024.
Domande accolte
Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione, i cui primi pagamenti sono stati disposti il 26 gennaio 2024 (si veda l’articolo “Primi pagamenti per l’Assegno di Inclusione con accredito sulla Carta”), intestata al richiedente o, se è stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo familiare che hanno responsabilità genitoriale o sono inseriti nella scala di equivalenza.
Domande respinte: come vengono gestite
Nella procedura presente all’interno dal portale Inps è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale.
NOTA BENE: Dal 27 febbraio 2024 sarà disponibile on line anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
Il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Domande in evidenza e sospese
Nel caso si presenti la necessità di un supplemento istruttorio, le domande vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”.
Domande in evidenza
Possono essere gestite dalle strutture territoriali e riguardano omissioni o difformità dell’attestazione ISEE sui dati del patrimonio mobiliare o sui dati reddituali auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
La Sede invia dunque all’interessato una richiesta di:
- presentare idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, se sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Se nel termine di sessanta giorni sono stati presentati i documenti giustificativi e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata per la prosecuzione dell’istruttoria.
Se, invece, nel termine di sessanta giorni, l’utente non ha presentato alcun documento né rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure se i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta.
Domande sospese
Le domande che presentino discordanza del nucleo familiare dichiarato in DSU e i dati presenti nell’anagrafe nazionale sono sospese per consentire alle Sedi territoriali l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.
Possono infatti sussistere delle eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU e, anche se discordanti rispetto alle risultanze dell’anagrafe nazionale, sono tuttavia da ritenere corretti.
All’esito delle verifiche il personale della Sede potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta, ovvero utilizzare la funzione di annullamento della sospensione nel caso non rilevi alcuna incongruenza, consentendo così il completamento favorevole dell’istruttoria.
Ulteriori motivi di sospensione della domanda sono indicati dall’articolo 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023:
- verifiche che l’Inps chiede ai Comuni in relazione ai controlli anagrafici per i quali, qualora l’esito delle verifiche non venga comunicato entro sessanta giorni, l’Istituto procederà ad accogliere la richiesta;
- verifiche delle attestazioni di svantaggio rilasciate dal Comune o dai servizi sanitari ovvero dell’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni o delle strutture sanitarie, per i quali, qualora l’esito delle verifiche non venga comunicato entro sessanta giorni, l’Istituto procederà ad accogliere la richiesta.
Tabella riepilogativa
STATO PROCEDURA ADI |
STATO PORTALE SIISL |
Acquisita: l’iter di presentazione è stato completato e vengono avviati i controlli per la verifica del diritto al Assegno di inclusione. |
Acquisita: il richiedente può confermare l’iscrizione al SIISL, precompilare e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo. |
Acquisita in attesa mod.Com: la domanda è in attesa della presentazione del modello ADI-Com Ridotto che riporta i redditi percepiti con l’attività lavorativa indicata. |
Acquisita È possibile consultare il dettaglio dello stato domanda sul servizio ADI accessibile dal portale Inps. |
Annullata: il richiedente o l’intermediario delegato ha proceduto alla richiesta di annullamento dell’istanza; a seguito dell’annullamento, sarà possibile inviare una nuova domanda di accesso alla prestazione tramite il servizio ADI. |
Annullata A seguito della richiesta di annullamento della domanda, non sarà più possibile sottoscrivere il PAD per quella domanda e completare il percorso d’attivazione. |
Sospesa per accertamento: la domanda necessita di accertamenti nei casi di accertamento da parte del Comune del possesso dei requisiti di residenza o di verifiche a seguito dell’individuazione di discordanze ISEE/ANPR |
Acquisita È possibile consultare il dettaglio dello stato domanda sul servizio ADI accessibile dal portale www.inps.it |
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