Assegno di inclusione e requisiti di accesso: i chiarimenti del Ministero del lavoro
Pubblicato il 17 luglio 2024
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Arrivano dal Ministero del lavoro, con la Nota n. 12607 del 16 luglio 2024, nuovi ed importanti chiarimenti sull’Assegno di inclusione (ADI).
Prima di analizzare le indicazioni fornite dal Ministero in tema di:
- decadenza o sospensione del pagamento;
- esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
- mantenimento del possesso dei requisiti;
- cambi di residenza;
- istanze di riesame,
di seguito un breve riepilogo su tale sostegno economico per le famiglie in condizione di disagio introdotto dal Decreto Lavoro.
Assegno di inclusione, cos’è e a chi è rivolto
Si tratta della nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale che dal 1° gennaio 2024 sostituisce il reddito di cittadinanza, rivolta a richiesta di uno dei componenti di nuclei familiari con disabilità, con minorenni o con almeno sessant’anni di età che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, sia:
- cittadino dell’Unione Europa, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Stati terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
- residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve avere:
- un ISEE non superiore a 9.360 euro;
- un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui. Se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560 euro annui; entrambe le soglie sono moltiplicate secondo una scala di equivalenza;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo e fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Nessun componente il nucleo familiare deve inoltre essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Nessun componente deve essere inoltre intestatario di navi e imbarcazioni da diporto.
Il richiedente l'Assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, né avere condanne penali definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Non ha infine diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
La misura si basa su due pilastri principali:
- l'erogazione di un contributo economico;
- l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
Decadenza o sospensione del pagamento
Mancata presentazione alle convocazioni
Proprio con riferimento al secondo punto, nella Nota n. 12607 del 16 luglio 2024 il Ministero del lavoro chiarisce che la mancata e ingiustificata presentazione alle convocazioni dei Servizi sociali comporta la decadenza dalla corresponsione del beneficio.
Anche in assenza di convocazione, infatti, i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), ovvero, per le domande pervenute all’Inps entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai Comuni tramite l’apposita piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.
NOTA BENE: La sospensione del pagamento avviene dal mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione.
Esclusione dagli obblighi di monitoraggio
In base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali, e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’Inps e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.
Ma, chiarisce il Ministero, anche i componenti esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non sono tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Dall’obbligo di presentazione sono esclusi:
- i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE;
- i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali. Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico se non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
Mantenimento del possesso dei requisiti
Il Ministero ribadisce che i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione.
L’Inps, a tale proposito effettua ogni mese le verifiche automatiche; in caso di variazioni che comportano la decadenza o in caso di sanzioni il nucleo decade dal beneficio e l’aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente dall’Istituto alla piattaforma SIISL e a GePI.
Cambi di residenza
Facendo seguito a quanto indicato nel messaggio Inps n. 2146 del 6 giugno 2024, il Ministero del lavoro comunica che è a disposizione, per i cambi di residenza, una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda.
Le applicazioni, disponibili sul sito Inps, sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.
Allo stato attuale, peraltro, non è ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici.
Istanze di riesame
Dal 29 febbraio 2024 è possibile visionare nella procedura ADI il dettaglio delle causali delle domande respinte, per le quali è possibile presentare istanza di riesame alla sede Inps competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Per le domande respinte per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti ricevono un SMS o una email di notifica dell’evidenza e sono contattati dalle Sedi Inps per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza entro 60 giorni.
Certificazioni di svantaggio
In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda debbano essere sempre trasmesse alle Sedi Inps.
Se l’esito negativo derivi da un’errata indicazione nella domanda dell’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale accerta quanto dichiarato nell’istanza di riesame.
A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’Amministrazione competente alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco che prevede l’inserimento di una motivazione in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.
Se invece, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceve conferma circa la condizione di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza dalla o dalle Amministrazioni competenti, può comunicare alle Direzioni centrali competenti dell’Istituto la o le diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.
NOTA BENE: La funzionalità di sblocco per le Sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata prossimamente.
Le indicazioni del Ministero in sintesi
Decadenza o sospensione |
Cause |
Mancata presentazione alle convocazioni dei Servizi sociali senza giustificato motivo. Mancata presentazione spontanea ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma. |
Procedura di sospensione |
Mancata presentazione agli incontri entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. Registrazioni pervenute a INPS entro il 20 del mese successivo. |
Sospensione del pagamento dal mese successivo alla scadenza. Registrazioni rielaborate per i pagamenti mensili. Beneficiari recuperano le mensilità spettanti e non percepite come arretrato. |
Esclusione dagli obblighi di monitoraggio |
Beneficiari |
Componenti di età pari o superiore a 60 anni. Componenti con disabilità certificata ai fini ISEE. Componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Componenti con responsabilità genitoriali devono presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato. |
Mantenimento dei requisiti |
Verifiche mensili |
Requisiti devono essere posseduti per tutto il periodo di erogazione. INPS effettua verifiche automatiche mensili. Variazioni che comportano la decadenza (es. compimento maggiore età dell'unico componente minorenne) aggiornate telematicamente. |
Cambi di residenza |
Nuove funzionalità |
INPS ha messo a disposizione una nuova funzionalità per indicare variazioni dei dati di residenza. Modifiche ai dati anagrafici saranno implementate successivamente. |
Istanze di riesame |
Procedura |
Dettaglio delle causali delle domande respinte disponibile nella procedura ADI. Istanza di riesame presentabile alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito. |
Gestione delle istanze |
Verifica della condizione di svantaggio |
Istanze di riesame trasmesse alle Strutture territoriali INPS. Struttura territoriale verifica con le Amministrazioni competenti. Utilizzo della funzionalità di sblocco in caso di verifica positiva. Comunicazione alle Direzioni centrali competenti se non ricevuta conferma della condizione di svantaggio. |
Certificazioni di svantaggio |
Procedure |
Strutture territoriali devono verificare la condizione di svantaggio con le Amministrazioni competenti. Funzionalità di sblocco rilasciata. Funzionalità di correzione in fase di rilascio. |
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