Assegno di divorzio. Ok dalla Camera alla revisione dei criteri
Pubblicato il 15 maggio 2019
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La Camera ha approvato, nella seduta del 14 maggio 2019, la proposta di legge che introduce modifiche in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Il provvedimento passerà, ora, all’esame del Senato.
Le nuove previsioni, in particolare, si sostanziano in una revisione dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970, per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione e determinazione dell’assegno di divorzio, che vengono adeguati agli ultimi orientamenti della Cassazione (segnatamente, alla luce delle sentenze n. 11504/2017 e n. 18287/2018, pronunciata a Sezioni Unite).
Assegnazione dell'assegno divorzile, criteri
In particolare, si prevede che il tribunale attribuisca l’assegno divorzile sulla base delle seguenti circostanze:
- la durata della convivenza matrimoniale;
- le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
- il patrimonio e il reddito netto di entrambi;
- la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
- l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Prevista anche la possibilità che la durata dell’assegno venga predeterminata nei casi di ridotta capacità reddituale del richiedente, dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
L’assegno divorzile, ai sensi della proposta di legge, decade in caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza, anche non registrata, del richiedente l’assegno; l’obbligo di corresponsione dell’assegno, tuttavia, non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
Ultime modifiche
Tra gli ultimi emendamenti approvati si segnala:
- la previsione della possibilità, su richiesta del marito o della moglie, di ottenere subito la pronuncia sullo status di divorziato;
- la commisurazione dell’importo dell’assegno in primo luogo alla durata della convivenza matrimoniale e non del matrimonio.
- eDotto.com – Punto & Lex 3 maggio 2019 - Assegno di divorzio, testo di legge all'esame dei deputati – Pergolari
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