Assegnazione agevolata ai soci con imposta sostitutiva
Pubblicato il 09 giugno 2016
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La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Stabilità 2016), commi da 115 a 120, ha introdotto un regime fiscale agevolato temporaneo che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcune tipologie di beni immobili e beni mobili registrati, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I citati beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L’agevolazione consiste nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci tramite l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Sul suddetto regime agevolato temporaneo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016. La circolare fornisce una vasta panoramica degli aspetti che sono toccati dalla normativa.
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