Aspettativa sindacale, la contribuzione aggiuntiva copre anche la “quota A” di pensione
Pubblicato il 28 ottobre 2019
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Il lavoratore in aspettativa sindacale, chiamato a ricoprire cariche sindacali, gode di specifiche coperture, quali ad esempio la contribuzione aggiuntiva, di cui all’art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996. In riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici), nonché al Fondo Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste, la valorizzazione della stessa agli effetti pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della cd. “quota B” di pensione (art. 13, co.1, lett. b), del D.Lgs. n. 503/1992, ma anche della determinazione della cd. “quota A” di pensione (art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 503/1992).
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, a seguito dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, con la quale si è proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della L. n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.
Aspettativa sindacale, caratteri della “fissità” e “continuità”
Con riguardo all’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della cd. “quota A” di pensione, occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della “fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità sia stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Aspettativa sindacale, campo di applicazione della contribuzione aggiuntiva
I criteri di valorizzazione appena illustrati trovano applicazione per la contribuzione aggiuntiva riferita a incarichi conferiti:
- nel 2019 e che proseguono negli anni successivi;
- in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare INPS n. 129/2019 (4 ottobre 2019), per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e ss.
Al contrario, i predetti criteri non trovano applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della predetta circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
In particolare, si tratta sia degli incarichi che terminano nel 2019 sia degli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto l’incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in argomento, per la parte che si colloca oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- edotto.com – Edicola del 12 luglio 2019 - Contributi figurativi aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, chiarimenti Inps – Moscioni
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