Aspettativa o distacco sindacale, Uniemens obbligatorio dal 2020
Pubblicato il 02 novembre 2019
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Nuovi adempimenti a carico del datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive. Infatti, a decorrere dal mese di competenza gennaio 2020, è stata prevista l’introduzione dell’onere di presentazione della denuncia mensile Uniemens - pur in assenza di contribuzione - contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata.
L’attestazione nel flusso Uniemens della condizione di aspettativa o distacco, la valorizzazione della retribuzione cd. “persa” utile all’accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell’azienda desumibile dalla produzione del flusso, faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti di cui all’art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996, ove richiesto dal sindacato.
Attenzione: l’assenza di flussi Uniemens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019.
Aspettativa o distacco sindacale, trasmissione della denuncia Uniemens
A decorrere dalla competenza gennaio 2020, la comunicazione con flusso Uniemens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in uso, per comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco, nonché per attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.
L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile. In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso - con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento - ma l’obbligo di denuncia permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa). La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.
Aspettativa sindacale, nuovi adempimenti
In caso di aspettativa sindacale, permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in Uniemens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
I flussi riferiti al periodo di aspettativa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- <TipoLavStat> = “S000”;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = “S001”, qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati).
- assenza di settimane valorizzate.
Distacco sindacale, nuovi adempimenti
Nell’ipotesi di distacco sindacale, invece, è stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
In caso di distacco il datore di lavoro - pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione - effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc). La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = “D000”.
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