Istanza ASDI
Pubblicato il 04 marzo 2016
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L’INPS, con circolare n. 47 del 3 marzo 2016, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI).
Ricorda l’Istituto che, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI, gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
La domanda telematica può essere presentata:
- via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
- tramite Patronato;
- tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Tuttavia, nel caso in cui la durata della NASpI sia breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.
Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima fra l’1 maggio 2015 e il 3 marzo 2016, per i quali, quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, i 30 giorni decorrono dal 3 marzo 2016.
Modalità di presentazione
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.
Nella domanda telematica ASDI il lavoratore deve autocertificare il possesso di tutti i requisiti previsti e impegnarsi a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato “ASDI – com” tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.
Il modello “ASDI - com” è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI - com.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito dell’INPS, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.
Il provvedimento sarà, inoltre, inviato all’indirizzo PEC del Patronato, in caso di domande patrocinate, o con raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.
Altre questioni
La circolare INPS n. 47/2016, si sofferma, inoltre, su:
- requisiti;
- decorrenza e durata;
- misura;
- regime di compatibilità, incompatibilità;
- opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità;
- Condizionalità e sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato;
- sospensione, riduzione e decadenza;
- regime fiscale;
- ricorsi.
- eDotto.com – Edicola del 4 gennaio 2016 - ASDI. Tutto pronto per la partenza – Schiavone
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