Artigiani e commercianti, contribuzione forfettario

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Artigiani e commercianti, contribuzione forfettario

L’INPS, con circolare n. 35 del 19 febbraio 2016, ha fornito le indicazioni per aderire alla contribuzione agevolata prevista per il nuovo regime forfettario.

Il nuovo regime è, infatti, opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta - sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente - viene ridotta del 35%.

Accesso al regime previdenziale agevolato

Specifica l’Istituto che l’accesso al regime previdenziale agevolato deve avvenire sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto.

Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (per quest’anno entro il 28 febbraio 2016).

Qualora il termine non venga rispettato occorrerà presentare nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno.

Lo stesso termine decadenziale vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome; nel caso di specie dovrà essere compilato e consegnato l’apposito modello allegato alla circolare stessa.

I soggetti che hanno intrapreso una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione telematica di al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Uscita dal regime

Infine, la circolare INPS n. 35/2016 elenca le ipotesi in cui si può verificare l’uscita dal regime agevolato:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 26 gennaio 2016 - Regime agevolato artigiani e commercianti – Schiavone

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