Art-bonus: quando è riconosciuto il requisito dell’appartenenza pubblica?
Pubblicato il 08 ottobre 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con tre diverse risposte ad interpello, chiarisce le condizioni per la fruizione del credito di imposta Art-Bonus (ex art. 1, D.L. n. 83/2014 ), analizzando, nello specifico, il requisito della "appartenenza pubblica" degli istituti e dei luoghi della cultura.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 1 del Decreto legge n. 83/2014 prevede un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per "interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo".
Il requisito della "appartenenza pubblica" degli istituti e dei luoghi della cultura si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni (risoluzione n. 136/E/2017).
Per esempio, quando l’istituto:
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è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
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è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
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gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferitogli in uso;
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è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pa, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
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è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica amministrazione.
Al ricorrere di una o più di queste caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del suddetto credito di imposta.
Art bonus, precluso senza il requisito dell’appartenenza pubblica
Nelle tre risposte ad interpello nn. 451, 452 e 453 del 7 ottobre 2020, l’Agenzia analizza il ricorrere del requisito dell’appartenenza pubblica, con riferimeno ai tre casi di specie.
Il primo, è quello di un'associazione non riconosciuta che intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale e artistico di una chiesa. Il secondo, quello di un'associazione culturale che intende realizzare, mediante convenzione, di durata temporale limitata, con l'Amministrazione della difesa, un progetto di restauro del cortile di un palazzo di proprietà demaniale di interesse storico artistico; metre il terzo riguarda una Fondazione che utilizza come sede museale un immobile di pregio sottoposto al vincolo diretto di tutela monumentale e la cui governance è di nomina pubblica.
Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) per ciascuna delle fattispecie esaminate.
Nella risposta n. 451/2020, l’Agenzia - tenuto conto anche del parere ministeriale - ritiene che non siano ammissibili al beneficio dell'Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dall'Associazione istante e finalizzate al recupero strutturale ed artistico della chiesa. Ciò, in quanto – come osservato dal MIBACT – la circostanza della nomina dei componenti del Cda da parte di Comune, Regione e Provveditorato agli studi non appare sufficiente a caratterizzare il bene di proprietà dell’ente come “bene culturale pubblico”.
Nella risposta n. 452/2020, l’Agenzia ritiene che siano ammissibili al beneficio dell'Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dall'Associazione e finalizzate al recupero del cortile del citato Palazzo, secondo le modalità e le prescrizioni indicate.
In base al parere reso dal MIBACT, infatti, le erogazioni liberali in denaro possono essere ammesse al benefìcio fiscale dell'Art-bonus, in quanto destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di "beni culturali pubblici" e conferite ad un soggetto che può essere considerato, ai sensi della citata convenzione, "affidatario" del bene, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. n. 83 del 2014.
Quest’ultimo, però, è tenuto a utilizzare le somme per le finalità e con le modalità stabilite nella convenzione stipulata per l’esecuzione dell’intervento, mentre la Soprintendenza potrà verificare in qualsiasi momento che le opere siano realizzate a regola d’arte e conformemente al progetto approvato. Infine, le donazioni dovranno avere, quale causale del versamento, l'esplicito riferimento al lavoro in oggetto.
Nella risposta n. 453/2020, ancora un disco verde da parte dell’Amministrazione finanziaria: le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività di una Fondazione culturale di appartenenza pubblica, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mostre e di costituzione e gestione anche di strutture museali sono ammesse all’agevolazione fiscale Art-bonus.
Ciò in virtù dell’attribuzione alla Fondazione della qualifica di istituto della cultura di appartenenza pubblica cui partecipa stabilmente un ente pubblico territoriale.
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