Art bonus, nuove precisazioni
Pubblicato il 29 dicembre 2023
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L’Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero della cultura, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi con riferimento all’Art bonus, istituito nel 2014 e poi reso permanente con la legge di stabilità 2016 (n. 208/2015).
L’Art bonus è stato istituito per favorire il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese e si sostanzia in un credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, corrispondente al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi a sostegno del patrimonio culturale pubblico.
Più nello specifico, sono agevolate le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Altresì, si comprendono le erogazioni liberali destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni, come, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura, di appartenenza pubblica.
Sulla materia si sono susseguiti numerosi interventi di prassi: circolare 31 luglio 2014, n. 24, risoluzioni 15 ottobre 2015, n. 87, 7 novembre 2017, n. 136 e 15 luglio 2020, n. 40 nonché altre risposte ad istanze d’interpello.
Ora con circolare n. 34 del 28 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce altre specificazioni.
Vediamo quali sono.
Art bonus: ambito soggettivo
La disciplina normativa stabilisce che l’Art bonus abbia come destinatari le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Si aggiunge che sono da considerarsi altri soggetti ammessi al credito:
- professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario,
- imprenditori e imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa.
Art bonus: ambito oggettivo
Oltre a quanto contenuto nell'articolo 1, comma 1, DL n. 83/2014, nella versione attualmente in vigore, va detto che sono da comprendere tra gli interventi agevolabili le erogazioni liberali:
- a favore del Ministero per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni di cui all’articolo 9 del Codice dei beni culturali, presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto 2016;
- per l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, nonché a favore dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- in favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
Qualora le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, si richiede che l’affidatario/concessionario destinatario delle erogazioni liberali utilizzi le somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite per l’esecuzione del progetto riguardante il bene culturale pubblico.
NOTA BENE: In presenza di erogazioni liberali effettuate a favore di una fondazione privata, anche se ha assunto la qualifica di ente del terzo settore, non si potrà fruire dell’Art bonus qualora manchi il presupposto della veste pubblicistica da parte della fondazione.
Quanto al requisito oggettivo della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, la circolare 34/E/2023 spiega che se detti enti hanno una personalità giuridica di diritto privato mantengono comunque una natura “sostanzialmente pubblicistica” e, pertanto, le erogazioni liberali ricevute possono rientrare nell’Art bonus.
Art bonus: utilizzo
Quanto alle modalità di utilizzo, si specifica l’Art bonus può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, quindi, anche per importi superiori al limite di 250.000 euro; inoltre non vige il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi pari a 2 milioni di euro.
Si richiede che le erogazioni liberali non siano effettuate in contanti bensì tramite sistemi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, o altri sistemi di pagamento).
Crowdfunding – Si ammette la possibilità di applicare l’Art bonus alle attività di raccolta fondi, o fundraising, per il tramite di soggetti terzi, ad esempio piattaforme online intermediarie, purchè le destinazioni e i beneficiari delle donazioni rientrino tra quelli ammessi dalla norma, ossia l’articolo 1 del Dl n. 83/2014.
Beneficiari: comunicazione
Quanto agli adempimenti che attengono ai soggetti beneficiari, si chiede che comunichino mensilmente al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e ne diano pubblica comunicazione, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile al pubblico.
Ritenuta del 4%
Infine, l’Agenzia delle Entrate dedica una parte della circolare alla ritenuta d’acconto del 4% che le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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