Arretrati lavoro dipendente. Tassazione separata se il ritardo non è fisiologico

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Arretrati lavoro dipendente. Tassazione separata se il ritardo non è fisiologico

Con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito sollevato da diverse amministrazioni che chiedevano se fosse possibile assoggettare a tassazione separata le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, messe in pagamento nel corso del 2017, dal momento che queste ultime sono state erogate in ritardo rispetto all'arco temporale ritenuto “fisiologico” di un anno.

Emolumenti arretrati

L'Agenzia, nel rispondere, prende in considerazione le norme legislative e di prassi già pubblicate sulla tassazione separata per gli arretrati di lavoro dipendente, ricordando che esistono due fattispecie che possono assumere rilevanza ai fini di questa particolare modalità di tassazione:

- quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Mentre per le fattispecie rientranti nella prima tipologia non vi sono particolari problemi, più difficile è la valutazione di tale aspetto con riguardo alle situazioni di fatto.

Condizioni per la tassazione separata per gli arretrati di lavoro dipendente

Specifica la risoluzione n. 151/E/2017, che per l'applicabilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente sono richieste specifiche condizioni, oltre al pagamento delle somme in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del diritto alla percezione.

Ma, mentre nel caso in cui ricorrano delle cause giuridiche non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico, non altrettanto vale nel caso in cui ricorrano oggettive situazioni di fatto, per le quali deve sempre essere effettuata un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia fisiologico o meno.

Infatti, il ritardo può essere considerato “fisiologico” anche se il pagamento delle somme non avviene nell’anno successivo a quello in cui vengono maturate ma in quelli ancora successivi, tenendo conto delle procedure di liquidazione adottate.

Conclusioni dell'Agenzia

Con riferimento ai quesiti sollevati dalla diverse amministrazioni, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in oggetto, specifica che non si applica la tassazione separata:

se le retribuzioni di risultato sono corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che eroga in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione, in considerazione delle procedure di liquidazione normalmente adottate.

Al contrario, se il pagamento degli arretrati relativi a più anni viene concentrato in un periodo di imposta per effetto di semplificazioni procedurali che abbiano determinato un’accelerazione nei pagamenti, “si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata”.

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