Apprendisti, è tempo di ricalcolo dei periodi formativi

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Apprendisti, è tempo di ricalcolo dei periodi formativi

A seguito dei recenti allentamenti alle restrizioni adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese devono organizzare la ripresa delle attività produttive uscendo dal limbo delle integrazioni salariali e richiamando il personale in forza.

In tale processo, tra le altre attività di riorganizzazione, si dovrà tener conto delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Atteso che la previsione si colloca tra le disposizioni generali del Decreto Legislativo di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la prescrizione normativa appare ragionevolmente applicabile a tutti i periodi di integrazione salariale, indipendentemente dallo strumento di riferimento.

Apprendistato professionalizzante e proroga dei piani formativi

Come noto, il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani avente un duplice profilo (c.d. causa mista), il primo concernente lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, il secondo necessariamente rivolto al raggiungimento delle finalità formative ed idoneo ad incidere sui requisiti formali e sostanziali del contratto stesso.

Nell’ambito delle riforme demandate dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183, con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si è proceduto a riordinare la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, l’articolo 2 ha previsto, tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Fermo restando la specifica contenuta nel successivo comma 2, l’ultimo comma del citato articolo 2, prevede la proroga del periodo formativo del contratto di apprendistato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite, siano esse accusate per sospensione o per riduzione. Tale principio, certamente volto a garantire le finalità formative dell’apprendista, merita indubbiamente di essere attenzionato dai datori di lavoro e dagli operatori del settore.

In particolare, nel caso il datore di lavoro intenda avvalersi della facoltà di recesso prevista dall’art. 42, comma 4, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza aver precedentemente rideterminato il periodo formativo originariamente previsto – per ragioni riconducibili a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con accesso ai trattamenti di integrazione salariale – il recesso potrà essere ricondotto a fattispecie diverse, presumibilmente rientranti nel giustificato motivo oggettivo, con applicazione dell’art. 3, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Altresì, in fase ispettiva, un eventuale recesso anticipato, chiaramente sostenuto da ulteriori indizi di illegittimità, potrebbe far ricondurre, agli organi di vigilanza, il rapporto di apprendistato ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, con recupero delle differenze contributive e retributive del caso.

Cassa Covid e rideterminazione del periodo formativo

Dal principio citato al paragrafo precedente, non sono esclusi i periodi di sospensione o riduzione con accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi a cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, non sussistendo, nelle novelle normative emanate, alcuna disposizione di deroga alla disciplina generale.

Sostanzialmente, atteso che l’art. 2, comma 4, del sopracitato decreto di riordino, dispone la proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente alle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, i datori di lavoro – in ossequio alle disposizioni del Messaggio INPS 5 gennaio 2016, n. 24 – dovranno provvedere all’identificazione del periodo neutro rapportando a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

A mero titolo esemplificativo, se l’apprendista è stato assunto con contratto di lavoro a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, distribuite su sei giorni, ed ha fruito di nr. 270 ore di integrazione salariale, la proroga dovrà essere pari a 54 giornate lavorative. 

Si rammenta che nel periodo di proroga si manterrà il regime contributivo e retributivo.

Con riferimento al periodo pandemico, altresì, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL ha specificato, con la nota 29 luglio 2020, n. 527, che durante il periodo di cassa integrazione a zero ore la sospensione del rapporto di lavoro opera anche con riferimento agli obblighi formativi, talché l’obbligo formativo degli apprendisti può essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 2, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Diversamente, nei casi di riduzione dell’attività, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi della sopracitata norma, è ammessa la formazione anche in modalità e-learning o FAD, nelle ore in cui la prestazione viene regolarmente resa.

Ulteriori ipotesi di prolungamento del periodo formativo

Anche in altre ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro il periodo di apprendistato deve essere prolungato per consentire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione. In particolare, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Testo Unico dei contratti di lavoro, è possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.

Il legislatore pone, dunque, un periodo minimo di sospensione che dia diritto al prolungamento del periodo formativo sicché, come illustrato nell’interpello 11 luglio 2007, n. 17, del Ministero del Lavoro, interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento. Del medesimo parere anche la Corte di Cassazione (Sentenza 12 maggio 2000, n. 6134) che ha ribadito il c.d. principio di effettività nel senso che la proroga contrattuale non opera per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendimento dell’allievo.

Pertanto, la sospensione del rapporto di lavoro di breve durata, come evento singolo o come sommatoria di brevi periodi, non porta ad una proroga del periodo formativo, salvo diversamente disposto dal contratto collettivo applicabile alla fattispecie. In assenza di disposizioni contrattuali, dovrà farsi riferimento alle citate disposizioni amministrative.

Stando al tenore letterale della norma, a seguito del riordino operato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il legislatore consente la mera possibilità di operare la proroga del periodo di apprendistato per i citati eventi, il che fa escludere un meccanismo automatico di prolungamento automatico del citato periodo formativo lasciando alla libera pattuizione delle parti manifestare la volontà di prevedere il recupero delle attività formative.

Chiaramente, l’accordo dovrà pervenire prima della scadenza naturale del “termine”.

Tornando agli eventi sospensivi previsti dalla norma il legislatore individua i casi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro. In tal senso, la previsione di rinvio generica fa rientrare ulteriori ipotesi di sospensione legale o contrattuale non volontariamente previste dalle parti del rapporto di lavoro.

Alla luce del predetto principio di volontarietà, deve intendersi esclusa la possibilità di prorogare il periodo di apprendistato nelle ipotesi di concessione di periodi feriali o di aspettativa non retribuita ovvero di eventuali periodi espressamente pattuiti tra le parti.

Per quanto attiene i periodi di maternità o congedo parentale, ai sensi dell’art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, non si computano ai fini della durata del periodo formativo. In tal caso, come per la sospensione del rapporto di lavoro con accesso ai trattamenti di integrazione salariale, la proroga del periodo formativo deve intendersi automatica in quanto è espressamente prevista la non computabilità dei detti eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148

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