Apprendistato senza deroghe

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Il ministero del Lavoro, con gli interpelli 4/2007 e 5 di ieri, risponde in merito all’apprendistato professionalizzante chiarendo che il monte annuo di 120 ore di formazione, regolato con il Dlgs 276/2003 (riforma del lavoro), non è derogabile, poiché esso rappresenta il livello minimo dell’offerta formativa. La contrattazione collettiva ed il legislatore regionale possono solo individuarne le modalità ed aumentarne il numero. Inoltre, viene precisato che in caso di assunzione di un apprendista a tempo parziale non è ammesso l’intervento preventivo del servizio ispettivo per valutare la congruità dell’orario di lavoro con l’adempimento dell’obbligo formativo. 

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Apprendistato senza deroghe – De Lellis

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