Apprendistato, sì al cambio di piano

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Rispondendo ad un quesito sollevato dall’Abi, il ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 6 febbraio 2009, precisa che l’introduzione del terzo canale per assolvere l’obbligo formativo delle imprese (formazione aziendale) che assumono con contratto di apprendistato è stato istituito senza alcuna condizione. E soprattutto senza che il contratto di apprendistato venga stipulato ad initio secondo la nuova disciplina dettata dal Dl 112/2008. Il legislatore, invece, ha voluto individuare il nuovo percorso formativo, cioè quello esclusivamente aziendale, per adempiere gli obblighi formativi propri del contratto di apprendistato professionalizzante. Di conseguenza, il nuovo canale è applicabile anche ai contratti sorti secondo diverse discipline; dato che il fatto che la formazione costituisca elemento essenziale del contratto di apprendistato non preclude a che l’obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare anche nel tempo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Apprendistato, sì al cambio di piano

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