Apprendistato "parallelo" nelle imprese del terziario
Pubblicato il 05 ottobre 2009
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Dalla Legge 133 del 2008 derivano due canali per il conseguimento di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte dei giovani tra i 18 e i 29 anni: uno “tradizionale” della formazione esterna organizzata dalle Regioni, un altro “parallelo” della formazione, di base o professionalizzante, esclusivamente aziendale, consentendo ai datori l’adempimento dell’obbligo formativo senza dover ricorrere alla formazione esterna, quindi al tutor, sostituito dal “referente interno”. Questi avrà un inquadramento con livello pari o superiore a quello che l’apprendista avrà al termine del periodo contrattuale.
L’accesso al secondo canale, quello “parallelo”, da parte delle imprese del terziario è agevolato dall’accordo sottoscritto tra la Confcommercio e i sindacati.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 7 – Regia a due per abbassare l’età – Casotti
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 7 – Apprendisti formati “in casa” – Gheido
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