Applicabilità di regole corrispondenti nei rapporti tra arbitrato e processo

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Con sentenza pronunciata il 19 luglio 2013, la n. 223, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del Codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del Codice medesimo.

La relativa questione era stata sollevata nel corso di un arbitrato e con riferimento agli articoli 3, 24 e 11 della Costituzione. Secondo l'organo rimettente, in particolare, l'articolo censurato costituiva una violazione del diritto di difesa delle parti e dei principi del giusto processo, determinando, in caso di pronuncia di diniego della competenza del giudice ordinario adito in favore dell'arbitro, “l'impossibilità, nel giudizio arbitrale successivamente instaurato, di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proposta davanti al giudice ordinario”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 – Diritto al verdetto se si sbaglia giudice - Maciocchi
  • ItaliaOggi, p. 23 – Arbitrati e processi a braccetto - Ciccia

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