Appello incidentale Termine da udienza differita

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Appello incidentale Termine da udienza differita

Per la Seconda sezione civile della Corte di cassazione – sentenza n. 17850 del 9 settembre 2016 - il termine per la proposizione dell'appello incidentale va considerato prendendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.

Difatti, ai sensi dell’articolo 343, primo comma, del Codice di procedura civile, l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria.

E poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'articolo 168­bis, quinto comma, del Codice processuale civile, “ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione”.

Rinvio d’ufficio e differimento

Il rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’articolo 168-bis, quarto comma – hanno ulteriormente precisato i giudici di legittimità - non determina, per contro, la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale, in quanto l’articolo 166 del Codice di procedura civile, coordinato con il successivo articolo 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza della proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’articolo 168bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.

Ne consegue che debba ritenersi inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’articolo 168bis, quarto comma, del Codice di procedura civile.

 

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