Appello con filtro

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Il nuovo filtro di ammissibilità in appello di cui all’articolo 54 del Decreto legge n. 83/2012, consiste in una prognosi circa la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame effettuata dal giudice di secondo grado prima di passare alla fase della trattazione della causa.

Nel procedere a tale giudizio, l’organo giudicante si baserà sugli atti del procedimento di primo grado, sull'atto di appello e sulla comparsa di costituzione di controparte. In caso di appello incidentale della controparte, l'ordinanza di inammissibilità del giudice potrà essere pronunciata solo se entrambi gli appelli risultano inammissibili.

Ai sensi del nuovo articolo 348-bis del Codice di procedura civile, la decisione del giudice sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello dovrà essere comunque motivata con mero rinvio, con riferimento a precedenti conformi o sulla base di elementi ed argomenti nuovi.

Anche nel caso in cui l’appello venga dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado potrà essere sempre impugnata mediante ricorso per Cassazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 - Il giudice deve motivare lo stop: spazio ai precedenti conformi – Tona
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 - Filtro in appello, la difesa cambia passo – Porracciolo
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 – La decisione sulle spese si può portare in Cassazione – Porracciolo, Tona

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