Appalto e sicurezza. Da considerare anche il rischio da interferenza

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In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di valutazione del rischio di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo n. 81/2008 nell'ambito di un contratto di appalto, il datore di lavoro committente deve tenere conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto.

Nel fornire, ossia, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, occorre prendere in considerazione anche il rischio interferente con l'esecuzione dell'appalto interno, derivante dalla presenza di ulteriori ditte edili.

E' il principio sancito dai giudici di Cassazione con sentenza n. 5857 depositata il 9 febbraio 2015.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Appalti interni, sicurezza doppia nei lavori edili - Caiazza

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